Covid19 - Sospensione dei termini per gli accertamenti con adesione - Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate

Pubblicata la circolare che fornisce chiarimenti in merito alla sospensione dei termini per gli accertamenti con adesione.

L'Agenzia delle Entrate nella circolare 6/E fornisce alcuni chiarimenti in merito alla sospensione prevista dall'art. 67 del Decreto "Cura Italia" per quanto riguarda i termini relativi agli accertamenti con adesione.
In particolare, il contribuente destinatario di un accertamento può decidere entro il termine di presentazione del ricorso (60 giorni dalla ricezione dell’atto) se:

  • effettuare il pagamento prestando acquiescenza all’atto, usufruendo della riduzione delle sanzioni a 1/3 dell’irrogato e rinunciando all’impugnazione;
  • proporre ricorso in Commissione tributaria;
  • presentare istanza di accertamento con adesione, usufruendo così di ulteriori 90 giorni di sospensione del termine per presentare ricorso.


L’articolo 83 del Decreto “Cura Italia” ha disposto la sospensione dal 9 marzo al 15 aprile 2020 del termine per la notifica del ricorso in primo grado innanzi alle Commissioni tributarie.

L’Agenzia delle entrate, con la circolare 6/2020, ha chiarito che, oltre al termine per la notifica del ricorso, la norma comporta anche la sospensione dell’ulteriore termine dei 90 giorni.

Pertanto, si potranno avere le seguenti situazioni:

  • per i contribuenti che hanno ricevuto un avviso di accertamento prima del 9 marzo il cui termine di impugnazione era ancora pendente a tale data, il termine per ricorrere resta sospeso dal 9 marzo al 15 aprile, riprendendo lo stesso a decorrere dal 16 aprile;
  • contribuenti che hanno ricevuto un avviso di accertamento prima del 9 marzo e che presentano istanza di accertamento con adesione, potranno fruire degli ordinari 60 gg per il ricorso + i 90 gg di sospensione + i 38 gg della sospensione;
  • per i contribuenti che hanno ricevuto l’avviso di accertamento durante il periodo di sospensione, il termine di 60 gg di proposizione del ricorso decorre dal 16 di aprile, ferma restando la possibilità di fare istanza di accertamento con adesione e ottenere gli ulteriori 90 gg di sospensione.

L’Agenzia delle Entrate concede comunque la possibilità di procedere con l’istanza di adesione anche nel periodo di sospensione seguendo una procedura “a distanza”, attraverso l’utilizzo della PEC (preferibile) o della posta elettronica ordinaria, attraverso i seguenti passaggi:

  • identificazione del contribuente o del suo rappresentante mediante invio, da parte dello stesso, tramite PEC o mail, della copia del documento di identità (nonché della procura, qualora non in possesso dell’ufficio).
  • indicazione nella citata PEC o mail del numero e dell’intestazione dell’utenza telefonica o dell’eventuale strumento di videoconferenza (laddove disponibile) da utilizzare per il contraddittorio;
  • effettuazione del contraddittorio telefonico o per videoconferenza;
  • redazione del verbale del contraddittorio, dando atto delle modalità con cui lo stesso si è svolto e indicando gli indirizzi PEC o mail che saranno utilizzati per il successivo scambio del file;
  • invio tramite PEC o mail del file al contribuente o suo rappresentante per la condivisione. La condivisione ha la finalità di rilevare eventuali errori presenti nella bozza di verbale e, di norma, sarebbe preferibile che l’intera procedura di contraddittorio a distanza, redazione del verbale e sottoscrizione dello stesso da parte del contribuente e dell’ufficio si concludesse nello stesso giorno;
  • dopo la condivisione, stampa del file ricevuto dall’ufficio e sottoscrizione (con una sigla su tutte le pagine) da parte del contribuente o del suo rappresentante;
  • scannerizzazione del verbale sottoscritto e rinvio tramite PEC o mail all’Ufficio, con allegata copia del documento di identità di chi ha sottoscritto il verbale;
  • stampa del file ricevuto e sottoscrizione da parte del verbalizzante dell’ufficio;
  • invio via PEC o mail al contribuente o al suo rappresentante del verbale sottoscritto e protocollato
  • possibilità di sottoscrizione anche attraverso firma digitale.

L’Agenzia precisa infine che il termine di versamento della prima o unica rata relativa all’adesione perfezionata (da eseguirsi entro 20 giorni dalla sottoscrizione dell’accordo) non beneficia di alcuna proroga. Fanno eccezione i soli residenti, alla data del 21 febbraio, nei comuni delle iniziali zone rosse per i quali versamenti e adempimenti tributari scadenti nel periodo compreso tra il 21 febbraio e il 31 marzo, sono stati posticipati entro il mese successivo (30 aprile).

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail .

Non sei associato e ti servono informazioni?

Contattaci

Azioni sul documento

Le novità IRES per il 2024

Le novità IRES per il 2024

Le novità IRPEF per il 2024

Le novità IRPEF per il 2024

OIC34 Ricavi e la correzione degli errori contabili: aspetti operativi e impatti sul bilancio

OIC34 Ricavi e la correzione degli errori contabili: aspetti operativi e impatti sul bilancio

Il Regime Fiscale degli Omaggi

Il Regime Fiscale degli Omaggi