Mascherine protettive: regole per la detraibilità ai fini Irpef
Le spese sostenute per l’acquisto di mascherine sono detraibili dall'Irpef se lo scontrino fiscale (o la fattura) riporta il codice “AD”. In assenza di tale indicazione, è necessario attestare la marcatura CE e la conformità alla normativa europea.
Con la circolare n. 11/2020 (quesito n. 5.12), l’Agenzia delle Entrate illustra le regole per la detraibilità ai fini Irpef delle spese sostenute per l’acquisto di mascherine protettive. Si ricorda, infatti, che l’art. 15, c. 1, lett. c, del Tuir consente di detrarre il 19% delle spese sanitarie (per la parte eccedente i 129,11 euro) e che tra le spese sanitarie detraibili rientrano i dispositivi medici.
L’Agenzia, innanzitutto, precisa che le mascherine sono detraibili solo se inquadrabili come dispositivi medici. Ciò premesso, viene ribadito il principio generale1 in base al quale per poter detrarre il costo di un dispositivo medico è necessario che dalla certificazione fiscale (scontrino o fattura) risulti chiaramente la descrizione del prodotto acquistato ed il soggetto che sostiene la spesa. Non possono essere considerati validi, ai fini della detrazione, i documenti fiscali che riportino semplicemente l’indicazione «dispositivo medico».
In particolare, il costo sostenuto per l’acquisto di mascherine è detraibile se il documento di spesa (scontrino o fattura) riporta il codice «AD (spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE)», attestante la trasmissione al sistema tessera sanitaria della spesa per dispositivi medici. In questo caso non è necessario che sia riportata anche la marcatura CE o la conformità alle direttive europee.
Qualora, invece, il documento di spesa non riporti il codice «AD», possono presentarsi due situazioni:
- se la mascherina acquistata è inserita nella “Banca dati dei dispositivi medici” del Ministero della Salute, ai fini della detraibilità è necessario conservare la documentazione da cui risulti la marcatura CE del prodotto;
- se la mascherina non è presente nella Banca dati sopra menzionata, è necessario che il prodotto riporti, oltre alla marcatura CE, anche la conformità alla normativa europea2.
Si potrebbe verificare, infine, il caso in cui sia il soggetto che vende le mascherine ad assumersi l’onere di individuare i prodotti che danno diritto alla detrazione, riportando sullo scontrino/fattura la dicitura «prodotto con marcatura CE» e il numero della direttiva comunitaria di riferimento. In tale circostanza, il contribuente non è tenuto a conservare la documentazione comprovante la conformità del dispositivo alla normativa europea.
Le spese sostenute per i dispositivi medici sono detraibili anche se non sono acquistati in farmacia, sempreché risultino soddisfatte le condizioni in precedenza indicate.
Note
1. Si veda la circolare 31 maggio 2019, n. 13/E.
2. Si vedano le direttive europee 93/42/CEE, 90/385/CEE e 98/79/CE e successive modifiche e integrazioni.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it
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