Legge di conversione del Decreto Milleproroghe - Regolarizzazione Irap ai fini del Quadro temporaneo

Rinviato al 30 giugno 2022 il termine per sanare il mancato versamento dell’Irap in violazione dei limiti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato.

Con la conversione in legge del Decreto Milleproroghe1 è posticipato dal 31 gennaio 2022 al 30 giugno 2022 il termine per il pagamento, senza sanzioni e interessi, dell’Irap non versata per effetto dell’errata applicazione dell'esonero previsto dall’art. 24 del D.L. 34/2020 (cosiddetto “Decreto Rilancio”).

Si ricorda che l’art. 24 del D.L. 34/2020 ha disposto, a favore dei soggetti con Ricavi/Compensi 2019 non superiori a 250 milioni di euro, l’esonero dal versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto Irap 2020, nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal Quadro temporaneo sugli aiuti di Stato2.
Successivamente il D.L. 104/2020 (art. 42 bis, c. 5) ha riconosciuto la possibilità di regolarizzare la “cancellazione” dell’Irap in eccedenza rispetto al massimale del Quadro temporaneo3, mediante il versamento dell'imposta, senza interessi e sanzioni, entro il 30 novembre 2020. Tale termine è stato più volte prorogato: una prima volta al 30 aprile 2021, una seconda volta al 30 settembre 2021, una terza volta al 30 novembre 2021 e una quarta volta al 31 gennaio 20224.

Con la quinta proroga disposta dalla conversione in legge del Decreto Milleproroghe, le imprese che hanno beneficiato dell’esonero dal pagamento dell’Irap potranno regolarizzare eventuali splafonamenti entro il 30 giugno 2022.

Per approfondimenti sulle modalità di verifica dei limiti previsti dal Quadro temporaneo degli aiuti si Stato si rinvia all’informativa Quadro temporaneo degli aiuti di Stato - Pubblicato il Decreto per il monitoraggio degli aiuti covid.

Note

1. Art. 20 bis del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella Legge 25 febbraio 2022, n. 15, pubblicata nella G.U. n. 49 del 28 febbraio 2022.
2. Comunicazione della Commissione europea 1863 del 19 marzo 2020 e successive modifiche.
3. Il massimale della sez. 3.1 del Quadro temporaneo è pari a 800.000 euro per gli aiuti ricevuti dal 1° marzo 2020 al 27 gennaio 2021 (Comunicazione 1863 del 19 marzo 2020). Tale massimale è stato innalzato una prima volta a 1.800.000 euro (Comunicazione 564 del 28 gennaio 2021) e una seconda volta a 2.300.000 euro (Comunicazione 8442 del 18 novembre 2021).
4. La prima proroga al 30 aprile 2021 è stata disposta dal D.L. 137/2020 (art. 13-quinquies, comma 6), la seconda proroga al 30 settembre 2021 dal D.L. 41/2020 (art. 01, c. 1), la terza proroga al 30 novembre 2021 dal D.L. 132/2021 (art. 5, comma 1), la quarta proroga al 31 gennaio 2022 dal D.L. 146/2021 (art. 1 bis).

Contatti

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