Commercio elettronico diretto verso soggetti privati comunitari

Recepite le disposizioni comunitarie.

Nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 9 giugno 2020 è stato pubblicato il Decreto Legislativo n. 45 del 1° giugno 2020 in attuazione delle novità IVA in materia di commercio elettronico diretto contenute nella Direttiva 2017/2455/UE del 5 dicembre 2017 che ha modificato l’art.58 della Direttiva 2006/112/CE.

Le principali modifiche riguardano il commercio elettronico diretto1 verso soggetti privati comunitari le cui nuove regole di tassazione in realtà avrebbero dovuto essere recepite dall’Italia entro il 31 dicembre 2018, per essere in vigore dal 1° gennaio 2019.
Le modifiche in vigore dal 10 giugno 2019 riguardano anche le regole di tassazione territoriale IVA previste per i servizi di telecomunicazione, teleradiodiffusione sempre resi nei confronti di privati UE.

In particolare, la novità più rilevante riguarda l’introduzione, nella legge IVA, del nuovo art. 7-octies, rubricato “Territorialità- Disposizioni relative alle prestazioni di servizi di telecomunicazione, di teleradiodiffusione ed elettronici rese a committenti non soggetti passivi”.
Tale disposizione prevede in via generale che si considerano effettuate nel territorio dello Stato se rese a committenti non soggetti passivi:
-le prestazioni di servizi rese tramite mezzi elettronici, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero;
-le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione, quando il committente è domiciliato nel territorio dello Stato o ivi residente senza domicilio all'estero e sempre che siano utilizzate nel territorio dell'Unione europea.

Inoltre qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in un altro Stato membro dell'Unione europea, tale nuova disposizione non si applica, per i servizi resi a committenti stabiliti nel territorio dello Stato italiano, ove concorrano unitariamente le seguenti condizioni:
-il prestatore UE non deve essere stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
-l'ammontare complessivo, al netto dell’IVA delle prestazioni di servizi rese nei confronti di committenti privati di altri Stati membri, effettuate nell'anno solare precedente, non deve superare 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
-il prestatore UE non ha optato per l'applicazione dell'imposta nel territorio dello Stato italiano.

Invece, qualora il prestatore sia un soggetto passivo stabilito in Italia la nuova disposizione non si applica, per i servizi resi a committenti privati comunitari, ove ricorrano unitariamente le seguenti condizioni indicate:
-il prestatore italiano non è stabilito anche in un altro Stato membro dell'Unione europea;
-l'ammontare complessivo, al netto dell'IVA, delle prestazioni di servizi resi nei confronti di committenti privati comunitari (diversi dall'Italia), effettuate nell'anno solare precedente, non ha superato 10.000 euro e fino a quando, nell'anno in corso, tale limite non è superato;
-il prestatore italiano non ha optato per l'applicazione dell'imposta nell'altro Stato membro.

In pratica il nuovo art.7-octies del D.P.R. n.633/72 introduce la soglia annua di 10.000 euro (al netto dell’IVA) entro la quale i servizi di commercio elettronico diretto e le prestazioni di telecomunicazione e di teleradiodiffusione si considereranno territorialmente rilevanti nello Stato membro in cui il prestatore è stabilito anziché nello Stato membro del committente.
Tale eccezione si applica però alla condizione che il prestatore non sia stabilito anche in un altro Stato membro.
Vien tuttavia fatta salva la facoltà del prestatore di optare per l’applicazione dell’IVA nello Stato del destinatario (l’opzione vale 2 anni, va comunicata nella dichiarazione relativa all’anno in cui la stessa è stata esercitata e ha effetto fino a revoca, ma è vincolante per due anni).

Tale modifica mira a ridurre gli oneri amministrativi che gravano sulle piccole e microimprese che sono stabilite in uno Stato membro e prestano occasionalmente servizi elettronici in altri Stati membri della UE diversi dal luogo in cui sono stabiliti ai fini IVA.

Si vuole evitare che tali soggetti siano costretti a identificarsi ai fini IVA nello Stato membro del committente (o ad avvalersi del MOSS) a fronte dell’effettuazione di un solo servizio elettronico reso a un privato committente nella Unione europea.

La soglia annua è definita non con riferimento all’ammontare annuo delle prestazioni rese in ogni singolo Stato di consumo, ma a quello complessivamente realizzato in tutti gli Stati UE, eccetto quello di stabilimento del prestatore.

A livello documentale, se i servizi sono territorialmente rilevanti ai fini IVA in Italia, viene confermato che non sussiste l’obbligo di emissione della fattura né di documentare i corrispettivi con scontrino o ricevuta fiscale.

Infatti per i soggetti IVA che assolvono l’imposta relativa ai servizi elettronici avvalendosi del MOSS le regole di fatturazione sono quelle del Paese del prestatore (quindi per i soggetti IVA nazionali non sussiste l’obbligo di emissione della fattura né di documentare i corrispettivi con scontrino o ricevuta fiscale né attualmente l’obbligo della trasmissione telematica  dei corrispettivi).

Infine viene stabilito che i prestatori stabiliti al di fuori della UE, ma identificati all’interno della stessa, possono avvalersi del regime speciale MOSS.
Viene infatti modificato l’art. 74-quinquies del D.P.R.n. 633/72, che disciplina l’applicazione del regime del MOSS per i soggetti stabiliti al di fuori della Unione europea.
In particolare viene stabilito che i prestatori extracomunitari possono aderire al regime non-Ue del MOSS anche se sono identificati ai fini IVA in uno o più Stati membri. 

Per tali soggetti che si avvalgono del regime non-Ue, viene confermato l’esonero dagli obblighi di fatturazione e certificazione fiscale precisando che si applica l’art. 22 del DPR 633/72.

Note

1. Si ricorda che il commercio elettronico ai sensi dell’i all’art. 7, par. 1, del Regolamento n. 282/2011 è quello che ha per oggetto servizi forniti attraverso Internet o una rete elettronica tra i quali a titolo di esempio: software e relativi aggiornamenti;  immagini, testi e informazioni e messa a disposizione di basi di dati; musica, film, giochi, programmi o manifestazioni culturali, artistici, sportivi, scientifici o di intrattenimento; prestazioni di insegnamento a distanza; gestione dei profili social e relativi aggiornamenti; fornitura di siti web hosting o gestione a distanza di programmi e attrezzature, ecc.)

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