Commercio elettronico: adesione ai regimi OSS e IOSS dal 1° aprile 2021 sul sito dell’Agenzia delle Entrate

I soggetti passivi residenti e non residenti potranno aderire dal 1°aprile 2021 ai nuovi regimi OSS e IOSS mediante apposita registrazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate. Lo ha reso noto il Comunicato stampa del MEF del 29 marzo 2021 ricordando che i nuovi regimi entreranno in vigore dal prossimo 1° luglio.

Infatti dal 1°luglio 2021 entreranno in vigore le modifiche apportate dalle Direttive unionali 2017/2455/UE e 2019/1955/UE che sono state introdotte con l’obiettivo di semplificare gli obblighi IVA dei soggetti passivi, comprese le interfacce elettroniche, che effettuano vendite a distanza nei confronti di consumatori finali.

Tali modifiche saranno recepite nell’ordinamento nazionale mediante un decreto legislativo attualmente all’esame delle commissioni parlamentari.

In particolare le principali novità applicabili dal 1° luglio 2021 riguardano:
- l’estensione del regime speciale Moss (ridenominato OSS o “One Stop Shop”) alle vendite a distanza intracomunitarie di beni;

- l’estensione del regime speciale MOSS (ridenominato OSS o “One Stop Shop”) alla generalità delle prestazioni di servizi B2C da parte di soggetti passivi non stabiliti all'interno dell'Unione europea o di soggetti passivi stabiliti all'interno dell'Unione europea ma non nello Stato membro di consumo;

- l’applicazione di un regime analogo (denominato IOSS o “Import One Stop Shop”) per le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi;

- l’abolizione delle soglie di riferimento per l’applicazione dell’IVA sulle vendite a distanza intracomunitarie e l’introduzione di un’unica soglia comunitaria, pari a 10.000 euro (applicabile anche alle prestazioni di servizi B2C), al di sopra della quale l’imposta sul valore aggiunto si applica obbligatoriamente nello Stato di destinazione;

- la previsione di nuovi obblighi per le piattaforme elettroniche (c.d. market place) che facilitano le vendite a distanza intracomunitarie o domestiche di beni da parte di fornitori extracomunitari e le vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi, di valore intrinseco non superiore a 150 euro. A tal fine, i soggetti che gestiscono le piattaforme elettroniche saranno considerati soggetti che acquistano e cedono detti beni e per evitare il rischio che il fornitore non versi all’Erario l’imposta che addebita al soggetto passivo che gestisce la piattaforma elettronica, verrà previsto che la cessione (presunta) effettuata nei confronti di quest’ultima (cessione B2B) sia esente dall'IVA, mentre al fornitore sarà concesso il diritto di detrarre l'IVA a monte pagata per l'acquisto o l'importazione dei beni ceduti.


Ciò premesso, nel comunicato stampa il MEF viene precisato che dal prossimo 1° aprile sarà possibile aderire alle seguenti 3 diverse tipologie di regime e-commerce:
- al regime “OSS non-UE”, per i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio UE, compilando un modulo disponibile in italiano e in inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle entrate;

- al regime “OSS UE”, per i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e i soggetti extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio UE che spediscono o trasportano beni a partire dall’Italia. In tale caso è necessario utilizzare i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate. Dal punto di vista operativo l’operatore commerciale interessato deve entrare nel sito www.agenziaentrate.gov.it ed effettuare l’accesso ai servizi Fisconline utilizzando una delle tre modalità di autenticazione Spid, Cie o Cns. Successivamente deve cliccare sulla sezione “Regime Iva mini One Stop Shop” nella quale potrà provvedere alla registrazione, presentare la dichiarazione IVA, effettuare i pagamenti, consultare i messaggi inviati per posta elettronica dall’Agenzia;

- al regime “IOSS”, per i soggetti passivi domiciliati e residenti in Italia, per i soggetti passivi extra-UE con una stabile organizzazione in Italia e per i soggetti passivi extra-UE privi di stabile organizzazione nel territorio UE. In tale caso occorre compilare il modulo disponibile in italiano e inglese nella sezione a libero accesso del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Inoltre i soggetti passivi stabiliti in Italia potranno inoltre, registrarsi sul sito dell’Agenzia delle Entrate per svolgere le funzioni dell’intermediario IOSS.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 02-58370.267/308, e-mail . Sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail .

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