Chiarimenti relativi alla prova del trasporto di beni oggetto di cessione intracomunitaria franco magazzino

L’Agenzia delle Entrate con la Risposta a interpello n.117 del 23 aprile 2020 ha fornito chiarimenti sulla documentazione necessaria per dimostrare il trasporto dei beni in altro Stato membro, nel caso in cui il trasporto sia curato dal cessionario comunitario.

In sintesi nella risposta, che tiene conto delle modifiche apportate dal nuovo art.45-bis del Regolamento UE n.282/20111 alla disciplina delle prove documentali relative al trasporto di beni oggetto di una cessione intracomunitaria, viene precisato che in una cessione intracomunitaria di beni ceduti con clausola franco fabbrica (trasporto a cura dell'acquirente), possono costituire valida prova dell’avvenuta cessione i seguenti documenti:

  • la fattura di vendita;
  • il documento di trasporto (CMR) firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta (o integrato dall’avvenuta ricezione dei beni nell’altro Stato UE);
  • il documento bancario di pagamento; 
  • la dichiarazione del cessionario che i beni sono arrivati nel Paese di destinazione;
  • gli elenchi Intrastat.

Prima di entrare nel merito della risposta dell’Agenzia, è utile ricordare che le cessioni intracomunitarie di beni beneficiano del regime di non imponibilità IVA, di cui all’art.41 del D.L. n. 331/93, se sussistono tutti i seguenti requisiti:

  • cedente e cessionario sono entrambi soggetti passivi d’imposta in due Stati membri diversi (e iscritti al VIES);
  • la cessione intracomunitaria è a titolo oneroso;
  • i beni devono essere trasportati a destinazione nell’altro Stato membro.

La prova dell’uscita dei beni dal territorio nazionale e l’arrivo degli stessi in altro territorio comunitario è da sempre stato al centro di numerose controversie tributarie.

La questione tra l’altro assume ancor più rilevanza qualora la vendita dei beni avvenga con clausola “ex works” con trasporto cioè curato dall’acquirente comunitario.

In tal caso, infatti, il fornitore deve documentare l’uscita delle merci dallo Stato italiano se vuole applicare il regime di non imponibilità previsto dall’art. 41 del D.L. n. 331/1993.

Dal momento che la norma nazionale non contiene alcuna specifica previsione in merito alla documentazione che il fornitore deve produrre e conservare, ed eventualmente esibire in caso di controllo, tale lacuna è stata colmata dall’Agenzia delle Entrate con vari documenti di prassi (RAE n.345/E/2007; RAE n.477/2008 e da ultimo con la Risposta n.100 dell’8 aprile 2019).

Il dibattito in ambito comunitario ha portato infine all’approvazione del Regolamento di esecuzione n. 2018/1912/UE del 4 dicembre 2018 che ha inserito il nuovo articolo 45-bis nel Regolamento UE n. 282/2011 in vigore dal 1° gennaio 2020.

Nello specifico il nuovo art.45-bis del Regolamento UE n.282/2011, applicabile direttamente dal 1° gennaio 2020 in tutti i Paesi dell’Unione Europea, prevede che si presume che i beni siano stati spediti o trasportati dal territorio di uno Stato membro verso altro Paese dell’Unione europea in determinati casi che si differenziano a seconda che il trasporto sia eseguito dal fornitore oppure dal cessionario.

In particolare nel caso di trasporto o spedizione a cura del cessionario comunitario si presume che i beni siano stati trasportati o spediti dal territorio di uno Stato membro verso altro Stato membro qualora il venditore sia in possesso:

  • di una dichiarazione scritta dell’acquirente da fornire entro il 10° giorno del mese successivo alla cessione, che certifica che i beni sono stati trasportati o spediti dall’acquirente, o da un terzo per conto dello stesso acquirente, e che identifica lo Stato membro di destinazione dei beni.2

In aggiunta a tale dichiarazione il venditore deve possedere almeno 2 dei seguenti elementi di prova relativi al trasporto o alla spedizione dei beni (rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra e dal venditore e dall’acquirente):

  • un documento o una lettera CMR riportante la firma;
  • una polizza di carico;
  • una fattura di trasporto aereo;
  • una fattura emessa dallo spedizioniere.

In alternativa agli elementi di prova sopra elencati il venditore deve possedere almeno uno qualsiasi degli elementi di prova di cui sopra, in combinazione con uno qualsiasi dei seguenti elementi di prova (rilasciati da due diverse parti indipendenti l'una dall'altra, dal venditore e dall’acquirente):

  • una polizza assicurativa relativa alla spedizione o al trasporto dei beni;
  • documenti bancari attestanti il pagamento per la spedizione o il trasporto dei beni;
  • documenti ufficiali rilasciati da una pubblica autorità, ad esempio da un notaio, che confermano l'arrivo dei beni nello Stato membro di destinazione;
  • una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro;
  • una ricevuta rilasciata da un depositario nello Stato membro di destinazione che confermi il deposito dei beni in tale Stato membro.

Occorre inoltre evidenziare che in base alle indicazioni contenute nelle Note esplicative della Commissione UE del 20 dicembre 2019, in mancanza del possesso delle prove elencate, il fornitore dovrebbe avvalersi di altra documentazione contenuta nei documenti di prassi della Agenzia delle Entrate.
In tal caso resta nella libera valutazione del verificatore disporre se le prove fornite dal cedente sono di per sé sufficienti a dimostrare l’uscita della merce dallo Stato tenendo anche conto della buona fede del cedente.
Ciò premesso, nel caso oggetto della Risposta n.117, la società interpellante  fornitrice dei beni di una cessione intracomunitaria franco magazzino, chiedeva all’Agenzia delle Entrate se fosse idonea a provare il trasporto dei beni nel Paese UE del proprio cessionario, la seguente documentazione:
- la fattura di vendita emessa in regime di non imponibilità si sensi dell’art. 41 del D.L. n.331/93;
- il CMR firmato dal trasportatore e dal cessionario per ricevuta o, in mancanza della firma del cessionario, integrato della dichiarazione prodotta da quest’ultimo di avvenuta ricezione della merce nello Stato membro di destinazione;
- la documentazione bancaria attestante il pagamento della merce;
- la dichiarazione del cessionario che la merce è giunta nel Paese di destinazione;
- gli elenchi riepilogativi INTRASTAT.

L’Agenzia delle Entrate, nel fornire la risposta conferma che tale documentazione risulta conforme alle indicazioni fornite dalla stessa con la Risposta n. 100/2019, nonché alle novità introdotte dal 2020 dal Regolamento UE n.1912/2018/UE.
Piu’ in particolare l’Agenzia ricorda che nella Risposta n.100/2019 era stato precisato che in caso di cessione di beni intracomunitari franco magazzino, oltre al documento di trasporto possono comprovare l’avvenuta cessione anche ulteriori documenti, purché siano rispettate le seguenti condizioni:

  • devono essere individuabili i soggetti coinvolti nell’operazione (cedente, cessionario e vettore), nonché tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
  • devono essere conservate le fatture di vendita, i documenti attestanti il pagamento, la documentazione contrattuale e gli elenchi Intrastat.

Sempre nella medesima risposta era stato chiarito che tale indirizzo era conforme a quanto previsto dall’articolo 45 bis del Regolamento UE n. 282/20111.

L’Agenzia pertanto conclude che la documentazione indicata dall'interpellante, essendo conforme alle indicazioni fornite nella Risposta n. 100/2019 e al Regolamento n. 2018/1912/UE, è sufficiente per dimostrare l’avvenuto trasferimento dei beni nel Paese del cessionario e quindi ad integrare i requisiti per la non imponibilità IVA dell’operazione (fermi restando gli altri requisiti).

Note
1. Introdotto dal Regolamento di esecuzione 4 dicembre 2018, n. 2018/1912/UE.
2. Tale dichiarazione scritta deve indicare: la data di rilascio; il nome e l'indirizzo dell'acquirente;
la quantità e la natura dei beni; la data e il luogo di arrivo dei beni; nel caso di cessione di mezzi di trasporto, il numero di identificazione del mezzo di trasporto, l’identificazione della persona che accetta i beni per conto dell’acquirente


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Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail:

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