Cessioni di beni ammortizzabili: escluse dal calcolo del pro-rata di detrazione

Con la risposta a interpello n. 165 del 4 giugno 2020, l'Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sul calcolo della percentuale del pro-rata di detrazione IVA in presenza di cessioni di beni ammortizzabili.

In particolare è stato chiarito che la cessione di beni ammortizzabili, sia pure effettuata in maniera continuativa e sistematica, non rileva ai fini del calcolo della percentuale di detrazione di cui all’art.19-bis del D.P.R. n. 633/72.

Questa è la risposta fornita a una società proprietaria di una flotta di elicotteri e altri velivoli utilizzati per servizi di soccorso, antincendio e di trasporto, fatturati anche in regime di esenzione IVA, ai sensi dell’art.10 del D.P.R. n.633/72.

L’interpellante chiedeva se avesse agito correttamente escludendo dal calcolo del pro-rata IVA le cessioni degli elicotteri che venivano effettuate in modo frequente e ripetuto al fine di rinnovare e mantenere costantemente aggiornata la relativa flotta.

La società infatti aveva sempre qualificato come beni strumentali gli elicotteri e gli altri velivoli anche ai fini del bilancio d’esercizio iscrivendoli nella voce “impianti e macchinari”, all’interno delle immobilizzazioni materiali.

L’Agenzia, nel fornire la risposta dopo aver precisato che la norma IVA si basa sul’art.174 paragrafo 2, lettera a) della Direttiva (in base al quale per il calcolo del pro-rata non si deve tener conto dell’importo del volume d’affari generato dalle “cessioni di beni d’investimento utilizzati dal soggetto passivo nella sua impresa”), ricorda che la Corte di giustizia UE con la sentenza 6 marzo 2008, causa C-98/07, ha chiarito che la nozione di beni di investimento “non può comprendere quelli la cui vendita riveste, per il soggetto passivo interessato, il carattere di un attività economica usuale.” 

Pertanto l’Agenzia ritiene che per l’individuazione dei beni ammortizzabili, ai fini della corretta applicazione dell’art.19-bis, comma 2 del D.P.R. n.633/72, in mancanza della definizione nella normativa IVA, occorre fare riferimento ai criteri previsti ai fini delle imposte dirette.
E’ necessario pertanto distinguere i beni oggetto dell’impresa che sono quelli che il cui impiego qualifica l’attività normalmente esercitata (commercio, lavorazione, noleggio, locazione finanziaria), dai beni strumentali impiegati esclusivamente come mezzo per l’esercizio dell’attività, i quali a differenza dei primi non sono idonei a qualificare la natura dell’attività svolta.

Tanto premesso, poiché nel caso di specie, nei bilanci della società, gli elicotteri sono sempre stati contabilizzati tra le immobilizzazioni materiali (all’interno della voce “impianti e macchinari”) e non tra le rimanenze finali dei beni oggetto dell’attività, ne deriva che nonostante vi sia un considerevole numero di acquisti e di rivendite dei velivoli in esame, non viene meno la natura di beni strumentali degli stessi, né il volume delle vendite incide sul vincolo di destinazione che la società ha assegnato a tali beni (un utilizzo durevole e strumentale rispetto alla concreta attività dalla stessa svolta).

Pertanto l’Agenzia conclude ritenendo corretto il comportamento adottato dalla società istante nell’avere defalcato dal calcolo della percentuale di detrazione del pro-rata le cessioni degli elicotteri e degli altri velivoli in quanto beni ammortizzabili.


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Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail:

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