Bonus pubblicità 2021, modalità di accesso al beneficio

Entro il 31 marzo è possibile presentare la comunicazione per prenotare il credito d’imposta relativo all’anno 2021.

La Legge di Bilancio 20211 ha prorogato per gli anni 2021 e 2022 la disciplina relativa al credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari.

In particolare per quanto riguarda gli investimenti pubblicitari su giornali quotidiani e periodici, anche in formato digitale, la modifica normativa ha esteso agli anni 2021 e 2022 il regime transitorio previsto solo per l’anno 20202, riconoscendo un credito d’imposta nella misura unica del 50% sugli investimenti complessivamente effettuati.

Per tale tipologia di investimenti non rileva, quindi, il presupposto dell’incremento minimo dell’1% rispetto all’annualità precedente.

Per quanto riguarda, invece, gli investimenti effettuati sul canale “Emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”, si torna alla disciplina a “regime”3: il credito d’imposta, quindi, è riconosciuto nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti 2021 rispetto a quelli effettuati sullo stesso mezzo di informazione nell’anno 2020, purché l’incremento sia pari almeno all’1 per cento.

Le spese si considerano sostenute secondo l'art. 109 del TUIR, non rilevando quindi il momento in cui viene emessa la fattura o viene effettuato il pagamento.

L’individuazione delle risorse disponibili per la copertura di questi investimenti è demandata a un decreto del presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare ogni anno.

Possono accedere all’agevolazione: 

  • le imprese (a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato);
  • i lavoratori autonomi (ivi incluse quindi le professioni regolamentate);
  • gli enti non commerciali.

I soggetti interessati devono presentare telematicamente il modello disponibile, sui siti internet del Dipartimento per l’informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri e dell’Agenzia delle entrate, entro il 31 marzo 2021.

Il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, entro il 30 aprile 2021, pubblicherà sul proprio sito istituzionale l’elenco dei soggetti che hanno richiesto l’accesso all’agevolazione, con l’indicazione del credito d’imposta teoricamente fruibile da ciascun beneficiario.

I richiedenti, dal 1° al 31 gennaio 2022, potranno confermare gli investimenti effettuati inviando la dichiarazione sostitutiva.

Successivamente, il Dipartimento pubblicherà l’elenco definitivo dei soggetti beneficiari e il credito d’imposta effettivamente spettante sarà utilizzabile unicamente in compensazione, a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla suddetta pubblicazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate (il codice tributo da utilizzare è “6900”).

Si ricorda infine che l’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis di cui ai regolamenti dell’Unione Europea.

Note

1. Art. 1 c. 608 Legge 30 dicembre 2020, n. 178.
2. Art. 186 DL 34/2020.
3. Art. 57 bis, c. 1, del D.L. 50/2017.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it - Sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.

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