Le novità fiscali della legge di conversione al DL Milleproroghe

Tra le novità si segnala l'estensione del ravvedimento speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022 e la proroga al 15 marzo 2024 della scadenza per il versamento delle prime tre rate della rottamazione-quater.

E' stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale1 la legge di conversione del decreto "Milleproroghe" con alcune novità, di seguito riportate, rispetto al testo originario dello scorso dicembre (vedi nostra notizia pubblicata l'8 gennaio 2024 dal titolo "Le novità contenute nel decreto Milleproroghe di fine anno").

Di seguito si analizzano le principali novità fiscali introdotte nell'iter di conversione in Legge del Decreto. Per le novità in materia di diritto societario si rinvia alle notizie:

Ravvedimento speciale

Si estende la possibilità di usufruire del ravvedimento speciale, disciplinato dalla legge di Bilancio 20232 che consente di sanare le violazioni dichiarative con la riduzione delle sanzioni a 1/18 del minimo edittale, anche per le violazioni riguardanti le dichiarazioni validamente presentate relative al periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2022. A tale fine, il versamento delle somme dovute può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2024 ovvero in quattro rate di pari importo da versare, rispettivamente, entro il:

  • 31 marzo 2024;
  • 30 giugno 2024;
  • 30 settembre 2024;
  • 20 dicembre 2024.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo.

La regolarizzazione si perfeziona con il versamento di quanto dovuto in un’unica soluzione ovvero con il versamento della prima rata entro il 31 marzo 2024 e con la rimozione delle irregolarità od omissioni.

Nei casi di decadenza dal beneficio della rateazione per mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva, e fermo restando quanto ivi previsto, gli interessi per ritardata iscrizione a ruolo sono applicati, nella misura del 4% con decorrenza dalla data del 1° aprile 2024.

Proroga dei termini della rottamazione-quater

Con la conversione in legge del decreto3 sono prorogate le scadenze per il pagamento delle prime tre rate della rottamazione-quater4.

In particolare, è differito al 15 marzo 2024 il termine di pagamento:

  • della prima (o unica) e della seconda rata, originariamente scadenti rispettivamente il 31 ottobre 2023 e il 30 novembre 2023 e successivamente prorogate al 18 dicembre 2023;
  • della terza rata in scadenza il 28 febbraio 2024.

A tale nuova scadenza si applica il termine di tolleranza di 5 giorni5. Ne consegue che il versamento delle 3 rate, pertanto, saranno considerati validi se effettuati entro il 20 marzo 2024.

Inoltre, si estende la proroga al 15 marzo 2024 del pagamento della prima (o unica) rata scaduta il 31 gennaio 2024e della seconda in scadenza il 28 febbraio 2024 ai soggetti con la residenza, la sede legale o la sede operativa nei territori dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpiti dagli eventi alluvionali del maggio 2023.

Altre disposizioni fiscali

La conversione in legge del decreto "Milleproroghe" ha inoltre previsto:

  • l’estensione dei benefici prima casa8 per gli under 36 e con ISEE non superiore a 40.000 euro;
  • la proroga dell’esenzione IVA per enti del terzo settore. E' differita dal 1° luglio 2024 al 1° gennaio 2025 l’entrata in vigore delle disposizioni9 che stabiliscono il passaggio dal regime fuori campo IVA al regime di esenzione IVA per le prestazioni di servizi e le cessioni di beni effettuate in conformità alle finalità istituzionali da associazioni politiche, sindacali e di categoria, religiose, assistenziali, culturali, di promozione sociale e di formazione extra-scolastica della persona, dietro pagamento di corrispettivi specifici o di contributi supplementari, nei confronti dei propri soci, associati o partecipanti.
  • l’esenzione dell'IRPEF agricola10;
  • un regime di esenzione da ritenuta per i premi sportivi di valore inferiore a 300 euro11;
  • la conferma anche per il 2024 del credito d’imposta per la quotazione delle PMI12 che risulta essere pari al 50% delle spese di consulenza sostenute per la quotazione.

Note

1. Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18 (G.U. n. 49 del 28 febbraio 2024). Legge di conversione in vigore dal 28 febbraio 2024. 
2. Art. 1, commi da 174 a 178, legge 197/2022.
3. Art. 3-bis Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
4. Art. 1, comma 232, legge n. 197/2022.
5. Previsto dall’articolo 1, comma 244 dell'articolo 1 della legge n. 197/2022.
6. Art. 1, comma 9, secondo periodo, decreto legge 61/2023.
7. Art. 3 commi da 12-terdecies a 12-quinquiesdecies, Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.
8. Art. 64, D.L. 73/2021. In particolare, si stabilisce che dette agevolazioni si applicano anche nei casi in cui, entro il 31 dicembre 2023, sia stato sottoscritto e registrato il contratto preliminare di acquisto della casa di abitazione, a condizione che l’atto definitivo, anche nei casi di trasferimento della proprietà da cooperative edilizie ai soci, sia stipulato entro il 31 dicembre 2024. Nei casi di atti definitivi stipulati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e la data di entrata in vigore della legge di conversione, agli acquirenti è attribuito un credito d’imposta di importo pari alle imposte corrisposte in eccesso, utilizzabile nell’anno 2025 con le modalità previste dal comma 7 dell’art. 64, D.L. n. 73/2021 (ai sensi del quale il credito d' imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni).
9. Art. 3, comma 12-sexies, Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18 - Art. 5, comma 15-quater, D.L. 146/2021.
10. Art. 13, commi 3-bis, 3-ter e 3-quater, Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. Per il 2024 e il 2025 i redditi dominicali e agrari posseduti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola, concorrano, considerati congiuntamente, alla formazione del reddito complessivo nelle seguenti percentuali: - per lo 0% fino a 10.000 euro; - al 50%, oltre 10.000 euro e fino a 15.000 euro; - al 100%, oltre 15.000 euro. La misura agevolativa non si applica alle società agricole di persone, a responsabilità limitata e cooperative che si considerano imprenditori agricoli professionali e che hanno esercitato l'opzione, prevista dall'art. 1, comma 1093, legge n. 296/2006, per la tassazione dei redditi su base catastale ai sensi dell'art. 32, TUIR.
11. Art. 14, comma 2-quater, Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18. Si esclude dal campo di applicazione delle ritenute alla fonte del 20%. previste dall'art. 30, secondo comma, DPR. 600/1973 le somme di cui all'art. 36, comma 6-quater, D.Lgs. n. 36/2021, versate da Coni, Cip, FSN, DSA, EPS, associazioni e società sportive dilettantistiche agli atleti partecipanti a manifestazioni sportive dilettantistiche, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione e fino al 31 dicembre 2024, se l'ammontare complessivo delle somme attribuite nel suddetto periodo dal sostituto d'imposta al medesimo soggetto non supera l'importo di 300 euro. Se detto ammontare è superiore al citato limite, lo stesso è assoggettato interamente a ritenuta.
12. Art. 3, comma 4-bis e 5-bis, Decreto Legge 30 dicembre 2023, n. 215 convertito in legge 23 febbraio 2024, n. 18.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 02.58.370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it - Sede di Pavia tel. 0382.37.521, e-mail pavia@assolombarda.it

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