Il credito d'imposta transizione 5.0 agevola gli investimenti in beni 4.0 (allegati A e B, L. 232/2016) che consentono di conseguire una riduzione dei consumi energetici. Tali investimenti hanno una capacità "trainante": aprono, infatti, alla possibilità di agevolare due ulteriori tipologie di investimento: i beni per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili destinata all'autoconsumo e la formazione del personale dipendente sulle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed ecologica (investimenti "trainati").
Credito d'imposta transizione 5.0 - Investimenti agevolabili | |
Investimenti "trainanti" |
Beni materiali 4.0 di cui all’allegato A della L. 232/2016, interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura e caratterizzati dagli ulteriori requisiti previsti dal citato allegato Beni immateriali 4.0 di cui all’allegato B della L. 232/2016, inclusi:
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Investimenti "trainati" | Beni per l'autoproduzione e l'autoconsumo di energia da fonti rinnovabili anche a distanza (eccetto biomasse), inclusi gli impianti per stoccaggio dell'energia prodotta.
Gli impianti fotovoltaici sono agevolabili solo se hanno moduli prodotti in UE ad alta efficienza energetica (≥ 21%,5). Il costo di tali impianti può essere maggiorato (del 20% se efficienza ≥ 23,5%, del 40% se efficienza ≥ 24%). Formazione del personale finalizzata all’acquisizione o al consolidamento delle competenze nelle tecnologie rilevanti per la transizione digitale ed energetica dei processi produttivi (spese agevolabili nel limite del 10% degli investimenti complessivi e fino a un massimo di 300.000 euro). |