In seguito alle novità introdotte dalla Legge di bilancio 2025, il credito d’imposta Transizione 5.0 è cumulabile:
- con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della irrilevanza del credito 5.0 ai fini Ires e Irap, non porti al superamento del costo sostenuto,
- con il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno (DL 124/2023, artt. 16 e 16 bis) e nella Zona Logistica Semplificata (DL 60/2024, art. 13),
- nonchè con ulteriori agevolazioni finanziate con risorse europee, a condizione che non si verifichi la copertura delle mededime quote di costo e purchè il cumulo non porti al superamento del costo sostenuto.
È esclusa la cumulabilità con il credito d'imposta per gli investimenti in beni 4.0 (L. 178/2020).