Il credito d’imposta Transizione 5.0 non è cumulabile con:

  • il credito d’imposta per gli investimenti in beni 4.0 (L. 178/2020),
  • il credito d’imposta per gli investimenti nella Zes unica del Mezzogiorno (DL 124/2023, artt. 16 e 16 bis) e nella Zona Logistica Semplificata (DL 60/2024, art. 13).

È invece cumulabile con altre agevolazioni finanziate con risorse nazionali che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, considerando anche l’aiuto derivante dalla non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile IRAP, non porti al superamento del costo sostenuto.