Il credito d’imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design è utilizzabile in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) nel modello F24, in tre quote annuali di pari importo, a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello di maturazione, subordinatamente all’avvenuto adempimento degli obblighi di certificazione contabile (vd. "Adempimenti documentali").
L'art. 6 del DL n. 39/2024 ha subordinato la compensazione del credito d'imposta - con riferimento agli investimenti effettuti dal 2024 - all'invio al Mimit di un'apposita comunicazione da inviare attraverso l'apposita piattaforma disponibile sul sito del GSE.
Il credito d’imposta R&S, Innovazione tecnologica e Design è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non imponibilità del credito d'imposta ai fini Irpef/Ires e Irap, non porti al superamento del costo sostenuto.