Il credito d’imposta per la formazione 4.0 è utilizzabile esclusivamente in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) mediante modello F24 (cod. tributo 6897), a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in cui sono sostenuti i costi e subordinatamente all’avvenuta certificazione dei costi (vd. "Adempimenti documentali").
L'agevolazione, che costituisce un aiuto di Stato, è cumulabile con altri aiuti di Stato aventi ad oggetto le stesse spese ammissibili, nel rispetto delle intensità massime di aiuto previste dal Reg. UE n. 651/2014, art. 31, punti 4 e 5 (vd. circolare Mise n. 412088/2018).