Credito d'imposta per la formazione professionale di alto livello
Il DL n. 73/2021 (c.d. Sostegni-bis) ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che nel 2021 hanno sostenuto spese per la formazione professionale di alto livello dei propri dipendenti.
Sono agevolabili le spese per la partecipazione a corsi di specializzazione:
- di durata non inferiore a 6 mesi, svolti in Italia o all’estero,
- negli ambiti legati allo sviluppo di nuove tecnologie e all’approfondimento delle conoscenze delle tecnologie previste dal Piano nazionale Industria 4.0.
Il credito d’imposta è riconosciuto in misura pari al 25% delle spese sostenute - fino all'importo massimo di 30.000 euro per ciascuna impresa beneficiaria - relative al costo aziendale del dipendente per il periodo in cui è occupato nelle attività di formazione agevolabili.
Le modalità di attuazione della misura agevolativa sono demandate ad un apposito Decreto del Ministro dello sviluppo economico, al momento non ancora pubblicato.
Credito d'imposta per le donazioni a sostegno di iniziative formative manageriali
La Legge di bilancio 2021 ha introdotto un credito d’imposta per le imprese che sostengono finanziariamente - tramite donazioni effettuate nel 2021 o 2022 sotto forma di borse di studio - iniziative formative:
- finalizzate allo sviluppo e all’acquisizione di competenze manageriali
- e promosse da università, istituti di formazione avanzata o scuole di formazione manageriale.
Le disposizioni attuative del credito d’imposta sono contenute nel Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1253/2021.
Il credito d’imposta è calcolato sulle donazioni effettuate, fino a un importo massimo di donazioni pari a 100.000 euro, ed è differenziato in base alla dimensione del soggetto donante. In particolare, il credito è riconosciuto – nel limite delle risorse stanziate – fino:
- al 100% per le piccole e microimprese;
- al 90% per le medie imprese;
- all’80% per le grandi imprese.
Per accedere la beneficio fiscale è necessario inviare al Ministero dell’Università e della Ricerca un'apposita istanza con le modalità previste dal Decretro del MUR sopra citato.
Il credito d'imposta è utilizzabile solo in compensazione (DLgs. n. 241/97, art. 17) mediante il modello F24 (codice tributo 6980), a decorrere dal quindicesimo giorno successivo a quello in cui è stata data comunicazione al beneficiario del riconoscimento del credito da parte del MUR.
L'agevolazione è riconosciuta nel rispetto dei Regolamenti in materia di aiuti “de minimis”.