Una Start up, per potersi qualificare come "innovativa", deve possedere tutti i requisiti cumulativi previsti dall'art. 25 del DL n. 179/2012, riportati nella Tabella 1.
Con la L. 193/2024, viene stabilito – in aggiunta ai requisiti sopra riportati - che una Start up innovativa:
- deve essere una micro, piccola o media impresa, come definita dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione europea
- e non deve svolgere quale attività prevalente quella di agenzia e di consulenza.
Oltre ai requisiti cumulativi, la Start up deve possedere almeno uno tra i requisiti alternativi, riportati nella Tabella 2, che identificano il carattere “innovativo” dell’attività.
Per l’acquisizione della qualifica di Start up innovativa è necessario iscriversi nell’apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Per mantenere l'iscrizione a tale sezione dopo il 3° anno, la Start up deve soddisfare gli ulteriori requisiti introdotti dalla L. 193/2024. Per approfondimenti si rinvia alla Guida correlata.