Il DL n. 34/2020 (art. 38, commi 7 e 8) ha introdotto una nuova agevolazione per i soggetti IRPEF che investono nel capitale sociale di Start up innovative e Pmi innovative. Si tratta di una detrazione pari al 50% del capitale investito – in regime de minimis – che, per gli investimenti in Start up innovative, è alternativa alla detrazione ordinaria del 30%, mentre per gli investimenti in Pmi innovative spetta prioritariamente rispetto a quella ordinaria del 30%.
Le disposizioni attuative di questa agevolazione sono contenute nel Decreto Mise del 28 dicembre 2020.
Detrazione IRPEF (50%) per investimenti in Start up innovative
Il Decreto Rilancio (art. 38, comma 7) ha introdotto, per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Start up innovative, una detrazione IRPEF pari al 50% della somma investita, in alternativa alla ordinaria detrazione IRPEF del 30% prevista dall’art. 29 del DL n. 179/2012.
Al momento dell'investimento, la Start up deve essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Ne deriva che questa agevolazione non può essere fruita in sede di costituzione della società.
L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a 100.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Detrazione IRPEF (50%) per investimenti in Pmi innovative
Il Decreto Rilancio (art. 38, comma 8) ha introdotto una detrazione IRPEF, sempre pari al 50% della somma investita, anche per le persone fisiche che investono nel capitale sociale di una o più Pmi innovative.
Al momento dell'investimento, la Pmi innovativa deve essere regolarmente iscritta nell'apposita sezione speciale del Registro delle imprese. Ne deriva che questa agevolazione non può essere fruita in sede di costituzione della società.
L'investimento massimo agevolabile, in ciascun periodo d'imposta, non può essere superiore a 300.000 euro e deve essere mantenuto per almeno tre anni. L'eventuale cessione, anche parziale, dell'investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l'obbligo per il contribuente di restituire l'importo detratto, unitamente agli interessi legali.
La detrazione del 50% spetta prioritariamente rispetto alla detrazione del 30% prevista dal regime ordinario (DL n. 3/2015, art. 4, comma 9) e fino all’investimento massimo agevolabile di 300.000 euro. Sulla parte eccedente tale soglia si può applicare la detrazione del 30% nei limiti del regolamento “de minimis”.
Modalità di accesso all'agevolazione
Per richiedere l'agevolazione, le imprese beneficiarie degli investimenti devono inviare un’apposita istanza (vd. Allegato 1, circ. Mise 25 febbraio 2021) attraverso la piattaforma informatica disponibile all’indirizzo https://padigitale.invitalia.it/.
Il Mise verifica, attraverso il Registro nazionale degli aiuti di Stato, il rispetto da parte dell’impresa beneficiaria del massimale "de minimis", notificando l’esito dell’accertamento sia all’impresa beneficiaria sia all’investitore. In caso di accertamento di utilizzo parziale del massimale di 200.000 per aiuti "de minimis" già ottenuti, l’impresa deve presentare una nuova istanza con gli importi rideterminati.
L’impresa beneficiaria invia l’istanza prima dell’effettuazione dell’investimento. Pertanto sono esclusi dall’agevolazione gli investimenti effettuati in sede di costituzione societaria.
Per poter fruire della detrazione l’investitore deve ricevere e conservare una dichiarazione del legale rappresentante dell’impresa beneficiaria (vd. Allegato B al Decreto Mise 28.12.2020), da rilasciare entro 30 giorni dal conferimento.