L’art. 29 del DL n. 179/2012 prevede un’agevolazione fiscale per i soggetti IRPEF e i soggetti IRES che investono nel capitale sociale di Start up innovative. L’agevolazione consiste in una detrazione dall’imposta per i soggetti IRPEF e in una deduzione dalla base imponibile per i soggetti IRES, in entrambi i casi pari al 30% del capitale investito.

La stessa agevolazione è riconosciuta anche ai soggetti IRPEF e ai soggetti IRES che investono nel capitale sociale di Pmi innovative (DL n. 3/2015, art. 4, comma 9).

Le disposizioni attuative di questo set di agevolazioni sono contenute nel Decreto Mef del 7 maggio 2019.

 
Detrazione IRPEF (30%)

I soggetti IRPEF possono detrarre dall’imposta lorda il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.

L’investimento massimo agevolabile è di 1.000.000 di euro, in relazione a ogni categoria di impresa innovativa e per ciascun periodo d’imposta. 

La detrazione che in un dato periodo d’imposta non trova capienza nell’IRPEF può essere utilizzata nei successivi periodi d’imposta, ma non oltre il terzo.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di restituire quanto detratto maggiorato degli interessi in misura legale. 

 

Deduzione IRES (30%)

I soggetti IRES possono dedurre dal proprio reddito complessivo il 30% delle somme investite nel capitale sociale di una o più Start up innovative o Pmi innovative ammissibili.

L’investimento massimo agevolabile è di 1.800.000 euro, per ciascun periodo d’imposta e in relazione a ogni categoria di impresa innovativa. 

Qualora la deduzione non trovi capienza nel reddito imponibile, l’eccedenza è utilizzabile nei periodi d’imposta successivi, ma non oltre il terzo.

L’investimento deve essere mantenuto per almeno 3 anni, altrimenti si decade dal beneficio con l’obbligo di recuperare a tassazione quanto dedotto, maggiorato degli interessi in misura legale.