Possono beneficiare dell'ACE:
- le società di capitali;
- gli enti commerciali
- le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti;
- le persone fisiche esercenti attività d'impresa;
- le società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in contabilità ordinaria.
Sono invece escluse, ad esempio, le imprese soggette a determinate procedure concorsuali o le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR (art. 9 del DM 3.8.2017).