Possono beneficiare dell'ACE:

  •  le società di capitali;
  •  gli enti commerciali
  •  le stabili organizzazioni italiane dei soggetti non residenti;
  •  le persone fisiche esercenti attività d'impresa;
  •  le società in nome collettivo e in accomandita semplice, purché in contabilità ordinaria.

 
Sono invece escluse, ad esempio, le imprese soggette a determinate procedure concorsuali o le imprese agricole che determinano il reddito ai sensi dell'art. 32 del TUIR (art. 9 del DM 3.8.2017).