L’entità del beneficio ACE deve poi tenere conto di una serie di disposizioni di natura antielusiva, finalizzate ad evitare una proliferazione della misura agevolativa tra soggetti facenti parte del medesimo gruppo societario a fronte di un’unica immissione di liquidità.
La sterilizzazione agisce, di regola, sulle società che operano gli investimenti idonei a generare la moltiplicazione del beneficio, conservando la rilevanza dell’apporto in capo alla società ricevente. 

Nello specifico, la variazione in aumento è ridotta nei seguenti casi:

  •  conferimenti in denaro a favore di società del gruppo;
  •  acquisto di partecipazioni (o incremento della quota già detenuta) in società controllate già appartenenti al gruppo; 
  •  acquisto di aziende o di rami di azienda da società del gruppo;
  •  incremento dei crediti da finanziamento nei confronti di società del gruppo;
  •  conferimenti in denaro provenienti da soggetti domiciliati in Paesi che non consentono lo scambio di informazioni.

   

 
Disapplicazione della disciplina antielusiva

E' possibile, tuttavia, disapplicare la disciplina antielusiva - autonomamente o tramite la presentazione facoltativa di istanza di interpello – qualora sia dimostrabile che nel caso specifico l’operazione presuntivamente abusiva non abbia comportato alcuna impropria duplicazione del beneficio ACE.