Al fine di incentivare la patrimonializzazione delle imprese, a seguito delle difficoltà economiche causate dalla crisi pandemica da COVID 19, il DL n. 73/2021 ha potenziato, in via transitoria, la disciplina dell'ACE, prevedendo che gli incrementi rilevati nel solo 2021 possano beneficiare di un coefficiente di remunerazione potenziato al 15%, con un limite di 5 milioni di euro di incrementi agevolabili.
A differenza, quindi, della disciplina ordinaria – in base alla quale il rendimento nozionale del capitale proprio si applica all’incremento del capitale proprio rispetto a quello esistente alla chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2010 – la super ACE, spetta solo con riferimento al periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020.
Insussistenza del ragguaglio ad anno
Diversamente dall’ACE ordinaria, per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2020, "gli incrementi del capitale proprio rilevano a partire dal primo giorno del periodo d'imposta", quale che sia la data di versamento.
Modalità di fruizione del beneficio
Il beneficio fiscale corrispondente alla Super ACE è fruito dall'impresa, alternativamente:
- secondo le regole ordinarie e quindi sotto forma di reddito detassato che va a ridurre la base imponibile IRES o IRPEF;
- quale credito d'imposta, calcolato applicando al rendimento nozionale del 2021 le aliquote IRPEF o IRES.
Meccanismi di recupero dell’agevolazione
Il Decreto 73/2021 prevede delle modalità di recupero dell'agevolazione nel momento in cui vi siano riduzioni del patrimonio netto nei due periodi successivi al 2021 (anno di fruizione della "super ACE") e, quindi, per i soggetti "solari" nel 2022 e/o nel 2023.
La norma opera solo a seguito di riduzione del patrimonio netto per cause diverse dalle perdite di bilancio (di fatto, a seguito di distribuzioni di riserve ai soci).