Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari è utilizzabile esclusivamente in compensazione (DLgs. 241/97, art. 17) mediante mod. F24 (codice tributo 6900), a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione del provvedimento che comunica l’ammontare spettante.
L’agevolazione spetta nel rispetto del regime de minimis (Reg. Ue 1407/2013) ed è alternativa e non cumulabile, in relazione a medesime voci di spesa, con ogni altra agevolazione prevista dalla normativa nazionale, regionale o comunitaria.