I soggetti interessati devono inviare (mediante un apposito modello tramite il servizio on line messo a disposizione dall’Agenzia delle entrate) al Dipartimento per l’informazione e l’editoria:
- la “comunicazione per l'accesso al credito d'imposta”, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti effettuati o da effettuare nell'anno agevolato;
- la “dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati”, resa per dichiarare che gli investimenti indicati nella comunicazione per l'accesso al credito d'imposta, presentata in precedenza, sono stati effettivamente realizzati nell'anno agevolato e che gli stessi soddisfano i requisiti richiesti.
In via ordinaria, la comunicazione per l’accesso al credito d'imposta deve essere presentata dal 1° al 31 marzo di ciascun anno e la dichiarazione sostitutiva dal 9 gennaio al 9 febbraio dell’anno successivo.
Il Dipartimento per l'informazione e l'editoria provvede a pubblicare:
- in esito alla presentazione delle comunicazioni "previsionali", un primo elenco dei soggetti che hanno richiesto il credito dell'imposta con l'indicazione del credito teoricamente fruibile da ciascun soggetto;
- a valle della presentazione delle dichiarazioni "consuntive", l'elenco dei soggetti ammessi alla fruizione del credito di imposta, con ripartizione percentuale in caso di insufficienza delle risorse disponibili.