Tra i Paesi dell’Unione europea, l’Italia è stato il primo ad ad introdurre e promuovere la costituzione e la diffusione di società che nell’esercizio di un’attività economica, oltre allo scopo di dividerne gli utili, perseguono una o più finalità di beneficio comune e operano in modo responsabile, sostenibile e trasparente nei confronti di persone, comunità, territori e ambiente, beni e attività culturali e sociali, enti e associazioni ed altri portatori di interesse.
Per sostenere il rafforzamento del sistema delle società benefit è stato previsto un credito d'imposta nella misura del 50% dei costi, sostenuti fino al 31 dicembre 2021, per la costituzione di una società benefit o per la trasformazione in società benefit di società esistenti.
Soggetti beneficiari
Sono ammesse al beneficio le società che sono attive al registro delle imprese e svolgono un’attività economica in Italia attraverso la sede principale o una sede secondaria.
Costi ammissibili
Sono ammissibili:
- le spese di costituzione o di trasformazione in società benefit;
- le spese notarili e di iscrizione al registro delle imprese;
- le spese di assistenza professionale e di consulenza sostenute e destinate direttamente alla costituzione o trasformazione in società benefit.
Sono espressamente escluse le spese per imposte e tasse.
Il credito d’imposta è concesso nei limiti di 10.000 euro per beneficiario e nella misura del 50% delle spese ammissibili sostenute.
Cumulabilità
Il beneficio è riconosciuto nel rispetto delle condizioni e dei limiti del regolamento relativo agli aiuti de minimis ed è cumulabile con altri aiuti de minimis e con le altre misure in esenzione da notifica, ma nel limite dell’intensità di aiuto superiore più elevata.