I crediti d'imposta per l'energia e il gas possono essere utilizzati in compensazione nel modello F24, in alternativa possono essere ceduti per intero.

I crediti in oggetto sono cumulabili con le altre agevolazioni (fiscali e non) che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive, non porti al superamento del costo sostenuto.

I crediti d’imposta energia e gas non costituiscono aiuti di Stato in regime de minimis.

  

Comunicazione all'Agenzia delle entrate

Ammessa la possibilità di sanare il mancato invio della comunicazione per la compensazione dei crediti d'imposta maturati nel terzo e quarto trimestre 2022.
Per regolarizzare la situazione il contribuente deve:
• inviare la comunicazione omessa prima di procedere alla compensazione dei crediti tramite F24 entro il termine massimo del 30 settembre 2023;
• versare la sanzione minima di 250 euro.