Asseverazione del professionista
Per beneficiare del sisma bonus è necessaria l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati secondo le "Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni" emanate dal DM 28.2.2017 n. 58 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, da ultimo modificato dal DM 6.8.2020 n. 32950.
Le asseverazioni sono richieste solo con riguardo agli interventi di miglioramento sismico relativamente ai quali è previsto il passaggio ad una classe di rischio sismico inferiore, oppure il passaggio a due o più classi di rischio sismico inferiore, rispetto alla classe di rischio sismico ante intervento.
Comunicazione all'ENEA
Per tutti gli interventi previsti dal DL 63/2013, dai quali deriva un risparmio energetico, deve essere trasmessa la comunicazione all'ENEA, entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori.
Modalità di pagamento
Per i soggetti titolari di reddito d'impresa non risultano specifiche disposizioni con riguardo alle modalità di pagamento delle spese per interventi antisismici.
Infatti, anche se la guida Agenzia delle Entrate pubblicata a luglio 2019 (pag. 8) prevede che il pagamento deve avvenire con bonifico "agevolato" senza fare distinzioni di sorta tra soggetti beneficiari del sisma bonus, dovrebbero potersi estendere le regole valide per gli interventi di riqualificazione energetica (c.d. eco bonus).
Per i titolari di reddito d'impresa, quindi, non dovrebbe essere obbligatorio provvedere al pagamento delle stesse mediante bonifico bancario o postale.