Sono ammessi alla detrazione eco bonus i soggetti, residenti e non residenti, titolari di qualsiasi tipologia di reddito che sostengono le spese per l’esecuzione dei previsti interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, anche rurali, posseduti o detenuti.

In particolare, le detrazioni d’imposta del 55-65% spettano:

  • alle persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni
  • agli enti e ai soggetti di cui all’art. 5 del TUIR non titolari di reddito d’impresa (es. società semplici)
  • ai soggetti titolari di reddito d’impresa: imprenditori individuali, società di persone, società di capitali ed enti commerciali

 
Oltre ai proprietari, tra gli altri possono fruire dell’agevolazione i titolari di un diritto reale sull’immobile, i condòmini (per gli interventi sulle parti comuni condominiali), gli inquilini e i comodatari.

I titolari di reddito d’impresa possono fruire della detrazione solo con riferimento ai fabbricati strumentali utilizzati nell’esercizio dell’attività imprenditoriale.