L'articolo 1, commi 219 - 223, della Legge n. 160/2019 (Legge di bilancio 2020) ha introdotto una specifica detrazione IRPEF/IRES per le spese relative agli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna di edifici esistenti, ubicati in zona A o B ai sensi del DM n. 1444 del 2 aprile 1968.
L'ambito temporale del "bonus facciate" era originariamente limitato alle sole spese sostenute nell'anno 2020, poi con successive proroghe è stato esteso anche agli anni 2021, 2022, ma con una riduzione dell'aliquota dal 90% al 60%.
Per il 2023, invece, l'agevolazione non è stata prorogata.
Pertanto, è possibile fruire della detrazione fiscale solo per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022.
Definizione di "facciata"
La detrazione è ammessa a fronte del sostenimento delle spese relative ad interventi finalizzati al recupero o restauro della “facciata esterna” di tutti gli edifici esistenti. Per facciata si intende “il prospetto esterno di un fabbricato, corrispondente a ciascuno dei lati del suo perimetro”.
Interventi agevolabili
Gli interventi devono essere eseguiti sull’involucro esterno visibile dell’edificio, sia sulla parte anteriore, frontale e principale dell’edificio, sia sugli altri lati dello stabile.