Il DL Sostegni-bis (1) ha introdotto un credito d'imposta a favore delle imprese editrici di quotidiani e periodici che stipulano, anche attraverso le associazioni rappresentative, accordi di filiera orientati a garantire la sostenibilità e la capillarità della diffusione della stampa in particolare nei piccoli comuni e nei comuni con un solo punto vendita di giornali.
Il credito di imposta è pari al 30% della spesa sostenuta nell’anno 2020 per la distribuzione delle testate edite, ivi inclusa la spesa per il trasporto dai centri stampa ai punti vendita. Le spese si assumono secondo quanto previsto dall’articolo 109 del Tuir e il loro sostenimento deve risultare da attestazione redatta da soggetti autorizzati al rilascio del visto di conformità ovvero da soggetti che esercitano la revisione legale dei conti.
Il bonus, che non è cumulabile con il contributo diretto alle imprese editrici di quotidiani e periodici di cui all’articolo 2, commi 1 e 2 della legge 198/16 e al Dlgs 70/17, è utilizzabile solo in compensazione mediante modello F24. Il modello F24 dovrà essere utilizzato esclusivamente attraverso i canali dell'Agenzia delle Entrate.
Il credito di imposta è concesso entro il limite di 60 milioni di euro per l’anno 2021, che costituisce tetto di spesa, previa istanza al dipartimento per l’Informazione e l’editoria della presidenza del Consiglio dei ministri. In caso di richieste eccedenti i fondi disponibili si procederà alla ripartizione tra i vari beneficiari in misura proporzionale.
Un Dpcm, di concerto con il Mef, da emanare entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del Dl 73/21, definirà i dettagli (documentazione richiesta, termini presentazione...).
La suddetta disposizione è vincolata all'autorizzazione della Commissione Europea.
Resa forfettaria
Il Decresto Sostegni-bis dispone, per il 2021, l’incremento della percentuale di resa forfettaria di quotidiani e periodici nella misura del 95 per cento.
Il regime speciale monofase Iva editoria previsto dall’articolo 74, I° c., lettera c) del Dpr 633/72, prevede due modalità di determinazione della base imponibile:
- in relazione alle copie effettivamente vendute
- in relazione al numero delle copie consegnate o spedite, diminuito a titolo di forfettizzazione della resa del 70% per i libri e dell’80% per i giornali quotidiani e periodici esclusi quelli pornografici e quelli ceduti insieme a beni diversi dai supporti integrativi (per cui non c’è l’aliquota in diminuzione).
L’articolo 67 del Dl 73/21 incrementa al 95% la percentuale di resa forfettaria di quotidiani e periodici per l'anno 2021. Resta inalterata al 70% la percentuale di resa forfettaria per i libri.
Bonus pubblicità
Il Decreto ha anche stabilito le modalità con cui potrà essere fruito il bonus pubblicità per il 2021 e 2022. Per questi anni il credito di imposta è concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi, nonché agli enti non commerciali, nella misura unica del 50% del valore degli investimenti pubblicitari effettuati sulle emittenti televisive e radiofoniche locali e nazionali, analogiche o digitali, non partecipate dallo Stato entro il limite massimo di 90 milioni di euro che costituisce tetto di spesa per ciascuno degli anni 2021 e 2022. Per il 2021, la comunicazione telematica di prenotazione del bonus può essere presentata tra il 1° e il 30 settembre 2021. Restano valide le comunicazioni trasmesse nel periodo compreso tra il 1° e il 31 marzo 2021.
Note
1. Articolo 67, Decreto Legge 25 maggio 2021, n.73, pubblicato in GU n.123 del 25 maggio 2021.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: fisc@assolombarda.it, Sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.