Deducibili i contributi da restituire al datore di lavoro

Chiarite le modalità di deduzione da parte del lavoratore dei contributi non versati erroneamente in anni precedenti dal datore di lavoro e recuperati dall'INPS

Con la risposta all'istanza di interpello (1), l'Agenzia delle Entrate ha chiarito come procedere nei casi in cui l'INPS provveda a recuperare dei contributi non versati in anni precedenti da parte datore di lavoro, che a sua volta provvede a rivalersi sul dipendente per la parte a suo carico.

In particolare il datore di lavoro dovrà:

  • versare quanto richiesto dall'INPS per i contributi non versati, compresa la quota a carico del dipendente o dell'ex dipendente (se cessato) ed eventuali sanzioni ed interessi;
  • per i dipendenti ancora in forza, trattenere la quota a carico dipendente dalle retribuzioni spettanti riconoscendo in busta paga la deducibilità dei contributi pagati;
  • per i dipendenti cessati, farsi restituire la quota di contributi a carico dipendente, rilasciando una Certificazione Unica per certificare l'avvenuto versamento dei contributi utilizzando l'annotazione ZZ.

Il lavoratore a sua volta:

  • se è ancora in forza, potrà dedurre i contributi restituiti al datore di lavoro direttamente attraverso la busta paga;
  • se è cessato, potrà dedurre i contributi restituiti al datore di lavoro attraverso il modello 730 o il modello Unico, supportando documentalmente il sostenimento dell'onere con la CU rilasciata dall'ex datore di lavoro.

L'Agenzia delle Entrate inoltre sottolinea due aspetti molto rilevanti:

  • i contributi diventano deducibili nel momento in cui il lavoratore li restituisce al datore di lavoro, essendo irrilevante il momento in cui il datore di lavoro li versa materialmente all'INPS;
  • eventuali sanzioni o interessi riaddebitati dal datore di lavoro al lavoratore non sono deducibili per quest'ultimo.

Note

1. Risposta n. 117 del 15 marzo 2022

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e-mail: fisc@assolombarda.it, sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it.

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