Decreto Sostegni-ter - Stretta sulle cessioni dei bonus fiscali
Il Decreto introduce alcuni vincoli con riferimento alla possibilità di cedere i crediti derivanti da alcuni bonus fiscali al fine di contrastare le frodi
Il Decreto Sostegni-ter (1) inserisce una norma antifrode volta a limitare la possibilità di cessione dei crediti derivanti da alcuni bonus fiscali.
In particolare, si tratta:
- dei bonus edilizi (2) (superbonus 110%, il bonus facciate, ecobonus, sisma bonus, ecc.);
- dei bonus anti Covid (3) (bonus affitti, credito sanificazione, credito adeguamento ambienti di lavoro ecc.).
I crediti derivanti da questi bonus potranno essere ceduti solo una volta.
Tale limitazione è prevista anche per lo sconto in fattura: i fornitori e le imprese che fanno i lavori e che praticano lo sconto in fattura potranno recuperare lo sconto sotto forma di credito d’imposta e cederlo una sola volta ad altri soggetti, compresi banche e intermediari finanziari. Quest’ultimi soggetti però non avranno la possibilità di successiva cessione.
I crediti che, alla data del 7 febbraio 2022, sono stati precedentemente oggetto di una delle opzioni di cessione o sconto in fattura possono costituire oggetto esclusivamente di un’ulteriore cessione ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, nei termini ivi previsti.
Tutti i contratti stipulati in violazione delle predette disposizioni saranno considerati nulli.
Note
1. Art. 28, Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 pubblicato in G.U. n. 21 del 27 gennaio 2022.
2. Art. 121, Decreto Legge 19 maggio 2022, n. 34.
3. Art. 122, Decreto Legge 19 maggio 2022, n. 34.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail fisc@assolombarda.it - Sede di Pavia tel. 0382.37.521 , e-mail pavia@assolombarda.it
Non sei associato e ti servono informazioni?
ContattaciAzioni sul documento