Decreto Legge Rilancio - Sospensione attività di riscossione e accertamento

Il Decreto Rilancio ha previsto ulteriori proroghe collegate alle attività di riscossione e accertamento da parte degli uffici dell'Agenzia delle Entrate.

In particolare possono essere effettuati in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 o in 4 rate mensili di pari importo a decorrere da settembre 2020 con scadenza il 16 di ciascun mese senza applicazione di sanzioni e interessi:

  •  i pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, anche per le rateazioni in corso, delle somme chieste mediante avvisi bonari;
  • i termini di versamento che scadono nel periodo 9 marzo - 31 maggio 2020 derivanti da:
      1. atti di accertamento con adesione;
      2. conciliazione;
      3. mediazione;
      4. atti di liquidazione a seguito di attribuzione della rendita catastale;
      5. atti di liquidazione per omessa registrazione dei contratti di locazione e contratti diversi;
      6. atti di recupero per indebito utilizzo dei crediti;
      7. avvisi di liquidazione per omesso, tardivo o carente versamento dell'imposta di registro.
  • i pagamenti delle somme rateali scadenti nel periodo 8 marzo 2020 - 31 maggio 2020, dovuti in base agli atti rateizzabili per acquiescenza, adesione, mediazione e conciliazione o in base alle definizioni agevolate;

Sono anche prorogati al 16 settembre 2020 i termini di proposizione del ricordo di 1° grado davanti alla Commissione Tributaria Provinciale per gli atti, i cui termini di versamento scadono nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.

Viene inoltre confermata la cumulabilità tra la sospensione dei termini processuali prevista dal decreto "cura Italia" con la sospensione del termine di impugnazione di 90 gg stabilita dalla procedura di accertamento con adesione.

Per quanto riguarda l'attività di riscossione il Decreto Crescita prevede:

  • la proroga al 31 agosto 2020 (era il 31 maggio col Decreto Cura Italia) della sospensione dei termini di versamento dei carichi affidati all'agente della riscossione;
  • la decadenza dai piani di rateazione in essere all'8 marzo 2020 e di quelli accolti entro il 31 agosto 2020, col mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive (prima erano 5);
  • la possibilità di versare le rate relative alla "Rottamazione-ter" e al "saldo e stralcio" scadenti nel corso del 2020 entro il termine del 10 dicembre 2020;
  • la possibilità di chiedere la dilazione del pagamento dei debiti inseriti nelle dichiarazioni di adesione alle definizioni agevolata nonostante il richiedente non abbia poi provveduto al pagamento di quanto dovuto.

Il Decreto prevede infine, con riferimento all'attività degli uffici, che:

  • gli atti di accertamento, di contestazione, di irrogazione delle sanzioni, di recupero dei crediti di imposta, di liquidazione e di rettifica e di liquidazione, relativi ad atti o imposte per i quali i termini di decadenza scadono tra il 9 marzo 2020 ed il 31 dicembre 2020, sono notificati dopo il 1 gennaio 2021 e fino al 31 dicembre 2021. Tale proroga opera per gli atti emessi (ancorché non notificati) entro il 31 dicembre 2020;
  • verranno inoltre inviati  nel 2021 gli avvisi bonari e gli inviti ad adempiere, elaborati o emessi, anche se non sottoscritti, entro il 31 dicembre 2020.

Per la notifica di questi atti e comunicazioni, il cui termine di decadenza è il 31 dicembre 2020, è previsto il differimento di un anno.


Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d’Impresa, tel. 0258370.267/308, e-mail: 

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