Bonus mobilità ai dipendenti - Trattamento fiscale
Forniti alcuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate in merito all'erogazione dei cosiddetti "bonus mobilità".
L'Agenzia delle Entrate, in risposta ad un interpello (n. 293 del 31 agosto 2020), ha illustrato le modalità di tassazione dei "bonus mobilità" erogati in modo gratuito da parte delle imprese ai propri dipendenti.
I bonus mobilità consistono nel riconoscimento, a fronte dell'utilizzo di modalità di trasporto sostenibile quali piedi, bicicletta, trasporto pubblico locale, car sharing, car pooling in sostituzione dell'auto privata, di voucher prepagati validi per l'acquisto di beni e servizi connessi allo sviluppo di forme di mobilità sostenibile quali biciclette, abbonamenti di car sharing o bike sharing, titoli di viaggio sul trasporto pubblico locale, contribuzioni all'abbattimento del costo annuale dell'abbonamento al trasporto pubblico locale, riconoscimento di incentivazioni accessorie allo stipendio proporzionate ai km percorsi con modalità di trasporto sostenibile.
L'erogazione di questi voucher, a parere dell'Agenzia delle Entrate, non rientra nè nella fattispecie del servizio di trasporto collettivo per il tragitto casa-lavoro-casa, né in quella delle somme per l'acquisto di un abbonamento per il trasposto pubblico locale, regionale e interregionale, che sarebbero esentati da imposizione in base all'art. 51, comma 2, lettere d) e d-bis) del TUIR.
I suddetti voucher sono invece considerati dei fringe benefit che, sulla base dell'art. 51, comma 3 del TUIR, non concorrono a formare il reddito del dipendente fino alla soglia annuale di 258,23 euro (elevata a 516,46 euro per il 2020). Pertanto il datore di lavoro, tenendo conto di tutti gli altri eventuali fringe benefit percepiti, dovrà, in caso di superamento della soglia, provvedere alla tassazione integrale di tutti i voucher erogati.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti al Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e-mail: fisc@assolombarda.it, sede di Pavia, tel. 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it
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