Auto aziendali: prorogata la detrazione IVA del 40% fino al 2025

Il Consiglio Europeo con la Decisione n. 2411 del 6 dicembre 2022 ha accolto la richiesta dell’Italia di prorogare per ulteriori 3 anni la detrazione IVA forfettaria del 40% introdotta nel 2007. Tale misura pertanto continuerà ad applicarsi fino al 31 dicembre 2025.

Come noto, la disciplina del diritto alla detrazione dell'IVA assolta sull'acquisto e sull'importazione di veicoli stradali a motore (es. autovetture, motocicli e ciclomotori), nonché sulle relative spese di gestione (es. carburanti, lubrificanti, manutenzione, riparazione, custodia, noleggio, leasing, pedaggi autostradali, ecc.), è stata nel tempo oggetto di numerosi interventi normativi.

Attualmente, ai sensi dell'art. 19-bis1, comma 1, lettere c) e d) del D.P.R. n. 633/72 è prevista una detrazione forfettaria del 40% dell’IVA relativa ai costi dei veicoli aziendali a motore non esclusivamente utilizzati come strumentali ai fini dell’esercizio dell’attività propria imprenditoriale o professionale.
In realtà tale detrazione forfettaria è frutto di un’autorizzazione accordata all’Italia dalla Commissione europea e peraltro limitata nel tempo.

Infatti, a causa delle difficoltà riscontrate nel controllo circa la ripartizione fra uso imprenditoriale (o professionale) e uso privato dei mezzi di trasporto, l'Italia aveva presentato una richiesta di autorizzazione ad introdurre misure in deroga alla Direttiva n. 2006/112/CE.
Tale autorizzazione era stata concessa all’Italia dal Consiglio UE, inizialmente sino al 31 dicembre 2010, e successivamente prorogata:

  • sino al 31 dicembre 2013 con la Decisione del Consiglio UE 29.11.2010 n. 748;
  • sino al 31 dicembre 2016 con la Decisione del Consiglio UE 15.11. 2013, n. 679;
  • sino al 31 dicembre 2019 con la Decisione del Consiglio UE 8.11. 2016, n. 1982;
  • sino al 31 dicembre 2022 con la Decisione del Consiglio UE 5.12. 2019, n 2138.

Recentemente il Consiglio europeo con la Decisione del 5 dicembre scorso ha accolto la richiesta dell’Italia di prorogare per altri 3 anni (fino al 31 dicembre 2025) la detrazione IVA forfettaria del 40% introdotta in via temporanea nel 2007.
Si ricorda che il limite alla detrazione dell'imposta del 40% in ogni caso, non si applica:

  • ai veicoli stradali a motore che formano oggetto dell'attività propria dell'impresa (es: impresa di autonoleggio, scuola guida, ecc.);
  • ai veicoli stradali a motore utilizzati dagli agenti e rappresentanti di commercio;
  • ai mezzi di trasporto non rientranti nella definizione di veicoli stradali a motore (es. trattori agricoli, i veicoli con massa complessiva superiore a 35 quintali e il cui numero di posti a sedere escluso il conducente, è superiore a 8).

Di conseguenza in tali casi, si applica il principio generale in base al quale la detrazione spetta nella misura in cui il bene o il servizio è utilizzato per gli scopi della propria attività.

Inoltre nel caso di veicoli concessi in uso promiscuo ai dipendenti (vale a dire sia per esigenze lavorative sia per uso personale), il trattamento IVA da applicare è distinto in base alle seguenti ipotesi:

  • messa a disposizione a titolo gratuito;
  • messa a disposizione con addebito di un corrispettivo specifico.

In caso di messa a disposizione a titolo gratuito, come chiarito dalla Amministrazione finanziaria con la Risoluzione n. 6/DPF/2008, i veicoli acquistati (o acquisiti in leasing o noleggio) dal datore di lavoro e concessi in uso promiscuo ai dipendenti senza l’addebito di un corrispettivo specifico, devono essere considerati veicoli non utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività.

Pertanto, per tali veicoli l’IVA assolta a monte all’atto dell’acquisto è detraibile nella misura forfetaria del 40% e ai sensi dell’art.3, comma 6, lettera a), D.P.R. n. 633/1972, per il datore di lavoro, non si applicano le regole in materia di autoconsumo nel senso che la messa a disposizione gratuita è esclusa da IVA, senza alcun obbligo di emettere autofattura soggetta ad IVA.

Invece i veicoli acquistati (o acquisiti in leasing o noleggio) dal datore di lavoro e concessi in uso
promiscuo ai dipendenti a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico sono
considerati utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’attività, come chiarito dalla stessa Agenzia delle Entrate con la Risoluzione n. 6/DPF/2008.

Ne deriva che, in base ai criteri generali in materia di detrazione dell’IVA, l’imposta afferente l’acquisto dei veicoli stessi è integralmente detraibile (sempreché, ovviamente, non sussistano limitazioni alla detrazione conseguenti all’effettuazione di operazioni esenti o non soggette).

Tuttavia, al fine di evitare possibili distorsioni derivanti dalla detrazione integrale dell’IVA, a fronte di una somma addebitata al dipendente inferiore al valore di mercato, sono state introdotte regole specifiche per la determinazione della base imponibile su cui applicare l’IVA.

In particolare, in base al combinato disposto del comma 3, lett. b), dell’art. 13 e comma 6 dell’art. 14 del D.P.R. n. 633/72, è stato disposto che, se il corrispettivo pattuito è inferiore a quello di mercato, la base imponibile dell’operazione di assegnazione deve essere pari al valore normale che va determinato in misura corrispondente al fringe benefit previsto ai fini reddituali dall’art. 51, comma 4, lett. a), TUIR.

In tale ipotesi pertanto, trattandosi di operazione con corrispettivo, il datore di lavoro ha l’obbligo di esercitare la rivalsa, ai sensi dell’art.18 del D.P.R. n. 633/72, addebitando l’IVA al dipendente calcolata sulla base imponibile che non deve essere inferiore al fringe benefit irpef.

Inoltre, qualora per la messa a disposizione di un veicolo a favore di un dipendente venisse
concordato un corrispettivo specifico inferiore al valore normale (corrispondente al fringe benefit ai fini irpef), la base imponibile IVA è costituita, anziché dal corrispettivo pattuito, da tale valore normale, al lordo delle somme trattenute al dipendente e al netto dell’IVA inclusa nello stesso.

In pratica nel caso in cui il datore di lavoro assegni al dipendente un’autovettura in uso promiscuo addebitando allo stesso un corrispettivo inferiore al valore normale Irpef, la stessa è obbligata ad emettere fattura assoggetta ad IVA la cui base imponibile deve essere costituita dal valore normale pari al fringe- benefit Irpef ed esercitare la rivalsa dell’IVA nei confronti del dipendente.

Le medesime conclusioni sopra esposte valgono anche nella particolare ipotesi in cui gli accordi contrattuali consentano al dipendente di scegliere, a fronte del pagamento di un corrispettivo specifico, un modello di veicolo di maggior pregio rispetto a quello ordinariamente assegnato, senza la previsione di un corrispettivo, da parte del datore di lavoro.

Infine si ricorda che per poter detrarre l’IVA e dedurre le spese dei carburanti destinati ai veicoli stradali a motore, l’impresa oltre ad essere in possesso della relativa certificazione fiscale (fattura elettronica) deve pagare con mezzi tracciabili (bonifico bancario o postale, assegni, vaglia cambiari e postali, addebito diretto in conto corrente, carte di debito (bancomat), di credito, carte prepagate, ecc.).

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti del Settore Fisco e Diritto d'Impresa, tel. 0258370.267/308, fax 0258370334 e mail: fisc@assolombarda.it. Sede di Pavia, telefono 0382-37521, e-mail pavia@assolombarda.it

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