Titoli di Efficienza Energetica: i chiarimenti operativi del GSE

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) ha pubblicato un documento di chiarimenti operativi per la presentazione dei progetti di efficienza energetica ammessi al meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE).

Il GSE ha pubblicato la Guida operativa per la presentazione dei progetti di efficienza energetica e la richiesta dei TEE.

Il documento si compone di due parti:

    • la seconda fornisce le istruzioni operative per la presentazione dei progetti a consuntivo (PC) e dei progetti standardizzati (PS), gli unici progetti che il decreto ha stabilito essere tra quelli ammissibili al meccanismo. 

    La seconda fornisce le informazioni più operative per procedere a inoltrare le istanze di richiesta di incentivo al GSE e ribadisce i requisiti minimi indispensabili per avere accesso all'incentivo.

    I soggetti ammessi al meccanismo

    I progetti di efficienza energetica possono essere realizzati dai distributori di energia elettrica e gas obbligati e non e dai soggetti sia pubblici che privati che, per tutta la vita utile dell'intervento presentato, sono in possesso di certificazione:

    • UNI CEI 11352, quando a richiedere i titoli è una ESCO;
    • UNI CEI 11339, quando a richiedere i titoli  è Esperto in Gestione dell'Energia;
    • ISO 50001, quando a richiedere i titoli è un'azienda in possesso di un sistema di Gestione dell'energia.

    I soggetti proponenti sono coloro che  possono inoltrare al GSE l'istanza per l'accesso ai meccanismi, purché in possesso dei requisiti appena sopra enunciati.
    Il soggetto che sostiene l'investimento per la realizzazione del progetto di efficienza energetica si dice soggetto titolare del progetto.
    Soggetto proponente e soggetto titolare del progetto possono non coincidere, in questo caso il soggetto proponente che presenta istanza di richiesta per l'incentivo al GSE deve avere la delega del soggetto titolare.

    I progetti ammissibili al meccanismo

    Sono ammissibili al meccanismo dei TEE, i progetti di effcienza energetica che:

    • hanno inizio della realizzazione dei lavori successiva alla data di trasmissione al GSE dell'istanza del meccanismo.
      In particolare, si precisa che per data di avvio della realizzazione del progetto si intende la data di inizio dei lavori di realizzazione dell'intervento: l'avvio della fase "esecutiva" di un progetto di efficienza energetica;
    • sono realizzati su più edifici, stabilimenti o siti purché dello stesso soggetto titolare del progetto;
    • generino risparmi energetici addizionali: i risparmi di energia primaria che risultino dalla differenza fra il consumo di baseline (consumo di energia primaria del sistema tecnologico assunto come riferimento ai fini del calcolo dei risparmi addizionali) e il consumo energetico post operam;
    • siano corredati di adeguata documentazione attestante l'utilizzo di nuovi componenti o componenti rigenerati per cui non sono già stati riconosciuti i TEE;
    • siano conformi a quanto definito nel Decreto Ministeriale 11 gennaio 2017;
    • siano classificabili tra le tipologie di intervento riportate nella tabella 1 del D.M. 11 gennaio 2017.
      L'elenco riportato non è esaustivo degli interventi, in quanto la tabella può essere aggiornata e integrata, su proposta dei soggetti ammessi al meccanismo e successiva valutazione  del GSE. 

    Metodi di valutazione dei progetti

    I metodi di valutazione dei risparmi ammissibili sono:

    • metodo a consuntivo: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del PC tramite una misurazione puntuale delle grandezze caratteristiche, sia nella configurazione ex ante si ex post.
      La dimensione minima dei progetti a consuntivo per procedere alla richiesta dei TEE è di un risparmio addizionale annuo pari a 10 TEP;
    • metodo standardizzato: quantifica il risparmio energetico addizionale conseguito attraverso la realizzazione del PS rendicontato sulla base di un algoritmo di calcolo e della misura diretta di un idoneo campione rappresentativo dei parametri di funzionamento che caratterizzano il progetto sia nella configurazione ex ante che ex post.
      Caratteristiche di un metodo di valutazione standardizzato devono essere la replicabilità degli interventi che compongono il progetto PS in contesti simili e la non convenienza economica del costo relativo all'installazione dei misuratori dedicati ai singoli interventi rispetto al valore economico dei TEE.
      La dimensione minima del progetto per avere accesso al meccanismo dei TEE è di generare un risparmio addizionale annuo pari a 5 TEP.

    Si ricorda che i progetti standardizzati potranno essere presentati solo quando saranno pubblicate le specifiche "schede" con decreto direttoriale del direttore generale Dg-Mereen, del Ministero dello sviluppo economico. 

    Procedura di valutazione dei progetti e attività di verifica e controlli

    Il GSE, con il supporto di ENEA e RSE, svolge l'attività di valutazione delle proposte progettuali attraverso le tempistiche definite.
    Si ribadisce che l'eventuale ritardo del GSE non integra un'ipotesi di silenzio-assenso.
    Anche l'attività di verifica e controllo degli interventi di efficienza energetica (anche dei progetti realizzati in data precedente all'entrata in vigore del Decreto) è di competenza del GSE.
    Il procedimento di controllo  prevede l'adozione di un provvedimento motivato recante l'esito dell'attività di verifica. 

    Contatti

    Per maggiori informazioni contattare il Desk Energia al numero 02 58370.431, oppure all'indirizzo email Desk.Energia@assolombarda.it.

     

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