Titoli di efficienza energetica

E' in vigore l'aggiornamento della normativa sui Certificati Bianchi che regola gli interventi di efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e gas.

Il Decreto del 28 Dicembre 2012 che stabilisce l’aggiornamento della disciplina dei Titoli di Efficienza Energetica (Certificati Bianchi) è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 2 Gennaio 2013 ed è dunque ufficialmente in vigore.
Il Decreto va a modificare la normativa precedente, definendo i nuovi criteri per la realizzazione di interventi di efficienza energetica negli usi finali di energia elettrica e gas. Il Mercato dei TEE muove dall’obbligo che i soggetti, appunto, “obbligati” hanno in termini di conseguimento di risparmi energetici; in particolare, si tratta dei distributori di energia elettrica e gas che, alla data del 31 Dicembre di due anni antecedenti a ciascun anno d’obbligo, abbiano più di 50000 utenti finali.
Va sottolineato, però, che qualsiasi soggetto può eseguire interventi in linea con le schede tecniche ed acquisire, in questo modo, i corrispondenti certificati bianchi.

In particolare, in nuovo Decreto definisce:

  • gli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico che devono essere perseguiti dalle imprese di distribuzione per gli anni 2013-2016;
  • le nuove schede tecniche predisposte dall’ENEA, relative a diverse tipologie di intervento;
  • le modalità per ridurre i tempi e gli adempimenti per l’ottenimento dei TEE;
  • i criteri per la determinazione del contributi tariffari per i costi sostenuti dai soggetti obbligati;
  • il trasferimento al GSE dell’attività di gestione dei TEE.

Tra le novità, va evidenziato il caso dei cosiddetti “grandi progetti”: per progetti infrastrutturali, anche asserviti a sistemi di risparmio energetico, trasporti e processi industriali che comportino un risparmio di energia elettrica o gas annuo superiore a 35000 tep e che abbiano una vita tecnica superiore a vent’anni, la procedura di valutazione ai fini dell’accesso al meccanismo dei TEE va richiesta al Ministero dello Sviluppo Economico. In relazione al grado di innovazione tecnologica del progetto, possono essere attribuiti premi ulteriori, in termini di coefficienti moltiplicativi dei certificati rilasciabili, fino al 30% del valore.

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