Risparmio Gas, pubblicato il Decreto con le misure di contenimento per il riscaldamento invernale

Il Decreto prevede nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati.

Il Ministro della Transizione Ecologica Roberto Cingolani, ha pubblicato il Decreto Ministeriale n. 383 del 6 ottobre 2022, che definisce le misure di contenimento per il riscaldamento invernale relative alla stagione termica 2022-2023.

Nello specifico il Decreto prevede nuovi limiti temporali di esercizio degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale prevedendo una riduzione di 15 giorni del periodo di accensione degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale e la riduzione di un’ora della durata giornaliera di accensione.
Inoltre, è prevista anche 
la riduzione di un grado dei valori massimi delle temperature degli ambienti riscaldati.

La zona climatica E  è quella prevalente in Regione Lombardia, ad eccezione di alcuni Comuni che si trovano in zona F (Allegato A del DPR n.412 del 1993); pertanto nei Comuni appartenenti alla zona climatica E la riduzione del periodo di accensione è attuata posticipando di 8 giorni la data di inizio, il 22 ottobre 2022, e anticipando di 7 giorni la data di fine esercizio, il 7 aprile 2023.

A livello locale sono state adottate delle misure più restrittive posticipando ulteriormente la data di accensione degli impianti termici:

Non è prevista nessuna limitazione nella Zona F.

Principali deroghe

Il Decreto all’art. 1 comma 4, deroga all’applicazione di queste misure, sia per quanto riguarda la riduzione del periodo di accensione, sia per quanto riguarda la durata giornaliera di attivazione, le seguenti categorie:

  1. agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili
  2. alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
  3. agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
  4. agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
  5. agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione.

L’art. 1 comma 5 del Decreto definisce i casi per cui si deroga all'applicazione delle restrizioni relative alla sola durata giornaliera di attivazione, ad esempio agli edifici adibiti a uffici e assimilabili, agli edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;  come anche gli edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili.

Temperatura dell'aria

Durante il periodo di funzionamento nella stagione invernale 2022-2023 degli impianti termici di climatizzazione alimentati a gas naturale, i valori di temperatura dell’aria sono ridotti di 1°C, ovvero:

  • 17°C + 2°C di tolleranza per gli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili;
  • 19°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici

Queste riduzioni non si applicano a:

  • edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili,
  • edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili, le sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali non ubicate in stabili condominiali, per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe motivate ai limiti di temperatura dell’aria basate su elementi oggettivi o esigenze legate alla specifica destinazione d’uso;
  • edifici adibiti ad attività industriali, artigianali e assimilabili per i quali le autorità comunali abbiano già concesso deroghe ai limiti di temperatura dell’aria, motivate da esigenze tecnologiche o di produzione che richiedano temperature diverse dai valori limite o dalla circostanza per cui l’energia termica per la climatizzazione invernale degli ambienti derivi da sorgente non convenientemente utilizzabile in altro modo;
  • edifici pubblici e privati che rispettino gli obblighi di utilizzo di impianti a fonti rinnovabili e che pertanto siano dotati di impianti alimentati prevalentemente a energie rinnovabili

Per agevolare l’attuazione di quanto previsto dal decreto, ENEA realizzerà alcuni vademecum contenenti le indicazioni essenziali come, ad esempio, le modalità per la corretta impostazione della temperatura di riscaldamento per la gestione ottimale delle valvole termostatiche.

Di seguito condividiamo i vademecum ad oggi disponibili:

ENEA - Indicazioni essenziali per una corretta impostazione degli impianti di riscaldamento a gas

ENEA - Il risparmio Energetico negli Uffici

ENEA - Il risparmio Energetico nei Negozi

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti Energia:
Sede di Milano: tel. 02.58370.206/511, e-mail: energia@assolombarda.it.
Sede di Pavia: tel. 0382.37521, e-mail: pavia@assolombarda.it.

Per informazioni relative all'applicazione del Decreto per gli aspetti relativi alla salute e sicurezza dei luoghi di lavoro contattare gli Esperti di Sicurezza.

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