Imprese energivore: apertura del portale per le dichiarazioni 2023
Dal 14 ottobre 2022 è disponibile sul sito CSEA il Portale Energivori 2023, per le dichiarazioni relative all’annualità di competenza 2023 per le imprese energivore.
La Cassa per i Servizi Energetici e Ambientali (CSEA) ha pubblicato la Circolare n. 41/2022/ELT che dispone l'apertura del Portale, per l'inserimento delle dichiarazioni per la definizione delle imprese energivore relative all'annualità 2023, con decorrenza 14 ottobre 2022..
Per collegarsi al Portale degli Energivori sarà necessario entrare sul sito di CSEA (www.csea.it) cliccando sul riquadro "ENERGIVORI" oppure direttamente digitando il link: energivori.csea.it, da questa sezione sarà possibile accedere alla piattaforma.
Le imprese che abbiano già effettuato la registrazione in occasione della formazione di uno o più Elenchi per le annualità dal 2013 al 2022, potranno accedere al Portale con la username e password già in loro possesso. Le altre imprese dovranno accreditarsi cliccando sul tasto “Nuova registrazione”.
È disponibile la Guida alla compilazione delle dichiarazioni per un supporto alla compilazione della dichiarazione.
Le imprese "NON neo costituite", potranno accedere nel sistema telematico dal 14 ottobre e fino alle ore 23.59 del 28 novembre 2022.
Le imprese "neo costituite", invece, potranno entrare nel tool sempre dal 14 ottobre 2022 ma fino alle 23.59 del 2 gennaio 2023.
Alle imprese che presentano la richiesta di ammissione ai benefici sia in sessione ordinaria, sia in sessione supplettiva, è previsto un contributo in quota fissa a copertura delle spese di gestione sostenute da CSEA, per le dichiarazioni che riguardano il 2023 la quota fissata da ARERA è pari a:
- 100 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
- 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.
Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento dell’impresa in elenco e non è in alcun caso rimborsabile.
Le imprese riceveranno lo IUV utile al pagamento della quota a mezzo PEC.
In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e la definitiva esclusione dall’elenco della relativa annualità di competenza.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti energia:
Sede di Milano: tel. 0258370.431/511/206, e-mail: energia@assolombarda.it.
Sede di Pavia: tel. 038237521, e-mail pavia@assolombarda.it.
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