Green Conditionalities: pubblicate le linee guida ENEA, GSE e ISPRA
Green Conditionality Elettrivori: sono state pubblicate le linee guida di Enea e del GSE. Le imprese dovranno adeguarsi per rimanere negli elenchi CSEA.
Al fine di rendere attuativo il Decreto Ministeriale del MASE che stabilisce le "green conditionalities" per le imprese a forte consumo di energia elettrica (DM MASE n. 256 del 10 luglio 2024), ENEA e GSE hanno recentemente pubblicato le regole operative per l'adempimento ai criteri di efficientamento energetico e di decarbonizzazione e mantenere l'iscrizione nei registri di CSEA.
In particolare, le Linee Guida operative ENEA forniscono le modalità di accesso al meccanismo per le imprese elettrivore che intendano attuare uno o più interventi di efficientamento energetico presenti nella diagnosi energetica inviata ad ENEA, mentre le Regole applicative del GSE definiscono i criteri obbligatori per ridurre l'impronta di carbonio nel consumo di energia elettrica.
Green Conditionalities - Deadline CSEA 2025 e regole generali
In questo momento è in corso la raccolta, tramite il Portale telematico di CSEA, delle dichiarazioni presentate dalle imprese elettrivore per l'anno 2025 (scadenza imprese già costituite nel 2024: 15 novembre 2024 - scadenza imprese neo costituite: 31 dicembre 2024).
In fase di compilazione della piattaforma per la Dichiarazione 2025, le imprese dovranno anche esplicitare la scelta relativa alla modalità di assolvimento degli obblighi relativi alle green conditionalities per gli anni 2024 e 2025,
Sono tre le opzioni tra cui selezionare quella da adottare:
- Individuazione e realizzazione di uno o più interventi contenuti nelle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica → ENEA - Linee Guida operative.
- Copertura, da parte delle imprese elettrivore, di almeno il 30% del proprio fabbisogno complessivo di energia elettrica da fonti che non emettono carbonio attraverso una delle seguenti modalità oppure anche in combinazione tra di loro: → GSE - Regole applicative
- Autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità.
- PPA (Power Purchase Agreement): ovvero acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- Garanzie dI Origine: acquisizione e annullamento.
- Investimento di una quota pari ad almeno il 50% dell'importo dell'agevolazione percepita in progetti che comportino riduzioni sostanziali delle emissioni di gas a effetto serra secondo specifici parametri → Ispra - Linee guida operative
Per adempiere correttamente all'obbligo è importante sottolineare che:
- per ogni anno di agevolazione percepita può essere scelta un’unica modalità per l’adempimento alle green conditionalities (1, 2, 3);
- la scelta può essere modificata entro il 31 dicembre dello stesso anno attraverso un processo di rettifica della dichiarazione predisposto da CSEA;
- Gli impegni assunti dovranno essere portati a termine nei tempi previsti.
Linee guida operative Enea - criteri generali
L'impresa elettrivora che sceglie di attuare uno o più interventi di efficienza energetica dovrà attuare un percorso ben preciso che prevede:
- Individuazione di uno o più interventi contenuti nelle raccomandazioni di cui al rapporto di diagnosi energetica che deve avere i seguenti i criteri:
- l'intervento o il numero degli interventi non devono avere un costo superiore rispetto al risparmio percepito dall'agevolazione nell'anno "n" (es. n=2025 Dichiarazione );
- tutti gli interventi scelti dovranno avere un tempo di ritorno semplice (TR) inferiore ai 3 anni;
- per individuare gli interventi l'importo dell'agevolazione va stimato sulla base dei consumi medi del triennio precedente.
- L'impresa deve realizzare l'investimento complessivo (Ic) secondo questa cadenza:
- IMPRESE NON NEO COSTITUITE e precedentemente SOGGETTE ALL'OBBLIGO : 1/3 dell'investimento entro il 31 dicembre dell'anno della Dichiarazione "n" (n=2025 → Dichiarazione 2025);
- IMPRESE NEO COSTITUITE o precedentemente NON SOGGETTE ALL'OBBLIGO: 1/3 dell'investimento entro il 31 dicembre del primo anno dalla Dichiarazione "n" (n=2025 → n+1=2026 → anno=2026);
- TUTTE LE IMPRESE: 2/3 dell'investimento entro il 31 dicembre del secondo anno dalla Dichiarazione "n" ovvero "n+2" (n=2025 → n+2=2027 → anno=2027).
- Se l'impresa nell'anno di dichiarazione individua tutti gli interventi presenti in diagnosi e pertanto li esaurisce, la stessa non avrà obblighi di effettuare altri interventi per ricevere l'agevolazione fino al quarto anno della validità della diagnosi energetica, al contrario se in diagnosi rimangono altri interventi con TR inferiore ai 3 anni, allora per richiedere l'agevolazione negli anni successivi deve proseguire, secondo le modalità operative, fino ad esaurirli.
Per agevolare le imprese elettrivore, Enea ha pubblicato sul proprio sito una lista degli interventi (non esaustiva) che si possono realizzare per ottemperare all'obbligo.
Regole applicative GSE - criteri generali
In alternativa all'attuazione degli interventi indicati nella diagnosi energetica, le imprese possono optare per la riduzione del 30% dell'impronta di carbonio (detta anche quota green) attraverso tre modalità anche in combinazione tra di loro:
- Autoproduzione di energia elettrica effettuata in sito o nella sua prossimità.
- Power Purchase Agreement (PPA): acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine conclusi con produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili.
- Garanzie di Origine (GO): acquisizione e annullamento.
Per tutte e tre le modalità l'elettrivoro è tenuto ad osservare il seguente processo:
1. REGISTRAZIONE AREA CLIENTI GSE
- Dichiarazione 2024 - registrazione dei propri dati anagrafici a partire dal 1° febbraio 2025 fino al 28 febbraio 2025
- Dichiarazioni 2025 e a seguire: l'apertura temporale per registrarsi si amplia: dal 1° gennaio al 28 febbraio
ESEMPIO SCHEMA TEMPORALE
Dichiarazione 2025 (Anno "T") → Registrazione Area Clienti 2026 (Anno "T+1") → Apertura finestra dal 1° gennaio 2026 al 28 febbraio 2026
Dichiarazione 2026 (Anno "T") → Registrazione Area Clienti 2027 (Anno "T+1") → Apertura finestra dal 1° gennaio 2027 al 28 febbraio 2027
2. SOTTOSCRIZIONE PORTALE GO
- Apertura Conto di Proprietà delle Garanzie di Origine (GO): attraverso questo sistema l'energivoro potrà dimostrare di aver implementato nell'anno oggetto di agevolazione le misure tese alla copertura del 30% oppure del 50% del proprio fabbisogno di energia elettrica con fonti prive di carbonio (cd Premialità). Questa funzionalità sarà accessibile dal 1° febbraio 2025
- Dichiarazione Sostituiva di Atto Notorio (DSAN): dovrà essere compilata sul Portale dagli Energivori per ciascun impianto di autoproduzione, per l'anno 2024 si potranno includere solo gli autoconsumi associati a queste tipologie di impianti:
- Impianti con qualifica IGO
- Impianti di proprietà degli energivori per i quali risulti attiva con il GSE nel corso 2024 una convenzione di Ritiro Dedicato (RID) o di Tariffa Omnicomprensiva (TO) o ancora di Scambio sul Posto (SSP). Si precisa che gli autoconsumi autodichiarati dovranno limitarsi al solo periodo di validità delle convenzioni citate.
Siccome le modalità si possono anche combinare tra di loro la registrazione e l'apertura del Conto di Proprietà avviene un'unica volta.
AUTOPRODUZIONE
Dopo aver completato le procedure di registrazione sul portale del GSE e aver attivato il Conto di Proprietà per gestire le Garanzie d'Origine, le imprese energivore, proprietarie di un impianto alimentato da fonti rinnovabili per l'autoproduzione, sono tenute a presentare una dichiarazione (DSAN) per l'anno 2024. Per gli anni successivi, invece, la dimostrazione dell'utilizzo di energia rinnovabile prodotta direttamente sarà semplificata attraverso le Garanzie di Origine da autoconsumo.
Casistica "Premialità"
Nel caso in cui l'impresa elettrivora voglia ottenere la c.d. "premialità"x il 5% del 50% dovrà essere coperto con il ricorso a “l’autoproduzione di energia elettrica in sito o in prossimità” oppure almeno il 10% con il ricorso all’acquisto di energia elettrica attraverso contratti a termine (PPA).
Autoproduzione a distanza
Qualora l'impresa elettrivora sia in possesso di un impianto di autoproduzione a distanza con qualifica di impianto IGO, per ottenere il raggiungimento della soglia del 30% il produttore deve trasferire le GO (che si riferiscono al quantitativo di energia elettrica rinnovabile immessa in rete) sul suo Conto di Proprietà con profilo energivoro. Si precisa che l'autoproduzione a distanza non concorre alla formazione della quota minima di autoconsumo del 5% per accedere alla cd "Premialità".
PPA
I Power Purchase Agreement (PPA) sono contratti a termine di fornitura di energia elettrica da fonti rinnovabili, affinchè possa rientrare tra le modalità di assolvimento degli obblighi per la riduzione dell'impronta carbonica, è necessario che la contrattualistica preveda anche il trasferimento delle GO.
Il Produttore, infatti, dovrà trasferire sul Conto di Proprietà dell'impresa energivora le GO relative all'energia acquistata dall'elettrivoro, lo stesso dovrà poi accettare il trasferimento per ottenere l'annullamento automatico. Il passaggio delle GO tra Produttore e Elettrivoro sarà possibile attraverso un'apposita funzionalità presente sul Portale GO. Attraverso questo sistema il Produttore dichiara di avere in essere un contratto PPA comunicando la Partita IVA e il numero di Conto Proprietà dell'impresa elettrivora e il numero delle GO PPA da trasferire.
Casistica "Premialità"
Le imprese elettrivore che possono beneficiare della cd "premialità", devono dimostrare di coprire almeno il 50% del proprio fabbisogno elettrico con fonti prive di carbonio. A tal fine, è obbligatorio che almeno il 10% di tale fabbisogno sia soddisfatto attraverso contratti di acquisto di energia a lungo termine (PPA) oppure che almeno il 5% sia coperto da autoproduzione di energia elettrica in prossimità.
GO - Acquisizione e annullamento
Intermediazione Impresa venditrice
Il fornitore di energia elettrica può aiutare le imprese a rispettare le Green Conditionalities acquistando e annullando le Garanzie di Origine per loro conto. L'impresa elettrivora dovrà semplicemente fornire all'impresa venditrice la propria Partita IVA, che sarà indicata al momento dell'annullamento delle GO. In questo modo, il GSE attribuirà correttamente le GO all'impresa energivora.
Acquisto e annullamento impresa elettrivora
Il processo di acquisizione e annullamento delle Garanzie di Origine può avvenire anche in forma autonoma. Le imprese elettrivore, infatti, possono acquistare le GO sulle piattaforme di mercato del GME (Gestore Mercati Energetici) attraverso M-GO e bilaterale PB-GO, tramite le aste del GSE o ancora attraverso la piattaforma di scambio internazionale (AIB), rimangono invariate le modalità e i requisiti di ammissione alle piattaforme e alla partecipazione alle Aste.
Note
Imprese elettrivore che possono beneficiare della cd premialità:
Articolo 3, commi 5 o 6, del decreto-legge 131/2023: Comma 4: si riferisce alle imprese imprese classificate come "a rischio rilocalizzazione" che sono state in grado di coprire una percentuale dei propri consumi energetici elettrici utilizzando fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, come definito dal Decreto. A tali imprese è riconosciuta l'applicazione di un'aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria prevista per la loro classe di appartenenza. Comma 5: tale disposizione si applica alle imprese che hanno beneficiato delle agevolazioni per i consumi elettrici negli anni 2022 ovvero 2023 e che sono in grado di dimostrare di coprire una quota dei propri consumi energetici attraverso l'utilizzo di fonti energetiche a basse emissioni di carbonio, secondo le modalità definite dal Decreto. A queste imprese è riconosciuta l'applicazione di un'aliquota agevolata rispetto a quella ordinaria prevista per la loro classe di appartenenza.
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti energia:
Sede di Milano: tel. 02.58370.431/511/626, e-mail: energia@assolombarda.it.
Sede di Pavia: tel. 0382.37521, e-mail: pavia@assolombarda.it.
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