Gli incentivi al fotovoltaico arrivano alla quinta fase: il 27 agosto parte il Quinto Conto Energia
Raggiunto il costo cumulato degli incentivi previsto dal Quarto Conto Energia. Agli impianti che entreranno in esercizio dopo il 27 agosto si applicheranno le nuove tariffe incentivanti.
Il Quinto Conto Energia
Il 12 luglio l’Autorità per l’energia elettrica e il gas (AEEG) ha dichiarato raggiunti i 6 miliardi di euro messi a disposizione dal Quarto Conto Energia.
Il nuovo Decreto, il Quinto Conto Energia, stabilisce un periodo transitorio di 45 giorni prima dell’entrata il vigore del medesimo.
Ambito di applicazione
Il Quinto Conto Energia si applica agli impianti:
- solari fotovoltaici1,
- solari fotovoltaici con caratteristiche innovative2;
- solari fotovoltaici a concentrazione3.
Come cambia l’incentivo
La tariffa incentivante si sdoppia e lascia il posto alla tariffa omnicomprensiva, per la quota di energia elettrica immessa in rete e alla tariffa premio che viene riconosciuta alla quota di energia elettrica autoconsumata.
La tariffa omnicomprensiva per gli impianti di potenza fino a 1 MW è determinata in funzione della potenza dell’impianto e della tipologia dell’impianto installato (impianti fotovoltaici4, impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative5 e impianti fotovoltaici a concentrazione6). Per gli impianti di potenza superiore a 1 MW la tariffa omnicomprensiva viene determinata dalla differenza, se positiva, fra la tariffa omnicomprensiva determinata dal decreto, e il prezzo zonale orario. L’energia elettrica prodotta da questi impianti, di potenza superiore al MW, resta nelle disponibilità del produttore.
La tariffa incentivante è riconosciuta per un periodo di vent’anni a decorrere dalla data di entrata in esercizio dell’impianto ed è costante in moneta corrente per tutto il periodo di incentivazione.
A determinare la tariffa spettante è la data di entrata in esercizio dell’impianto.
Novità
Sono state introdotte le novità seguenti:
- iscrizione al registro per gli impianti di potenza superiore ai 12 kW (e altri casi particolari si veda l'Allegato I - Accesso ai meccanismi di incentivazione), il Quarto Conto Energia aveva introdotto l’iscrizione al registro solo per i grandi impianti,
- lo scambio sul posto e il ritiro dedicato diventano alternativi al regime di incentivazione;
- un contributo per le spese di istruttoria di 3 € per ogni kW di potenza nominale dell’impianto, per impianti di potenza fino a 20 kW, e 2 € per ogni kW di potenza eccedente i 20 kW per gli impianti più grandi da corrispondere al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) per gli impianti che richiederanno di accedere al Quinto Conto energia;
- un contributo di 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di energia incentivata, per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo in capo al GSE. Il contributo che dovrà essere versato da tutti gli impianti fotovoltaici a partire dal 1 gennaio 2013 sarà corrisposto allo stesso GSE, anche mediante compensazione degli incentivi spettanti.
Requisiti per beneficiare dell’incentivo
I soggetti responsabili che possono accedere all’incentivo sono indicati nella tabella che segue e distinti a seconda della tipologia di impianto.
Tipo di impianto | Soggetti responsabili |
---|---|
Impianto fotovoltaico |
|
Impianti fotovoltaici con caratteristiche innovative |
|
Impianti fotovoltaici a concentrazione |
|
Gli impianti fotovoltaici, gli impianti con caratteristiche innovative e gli impianti fotovoltaici a concentrazione per accedere all’incentivo devo rispettare i requisiti definiti dal decreto (vedi Allegato II - Requisiti per accedere agli incentivi).
Registro
L’iscrizione al registro è necessaria per tutti gli impianti che non hanno accesso diretto all’incentivo (Vedi Allegato I - Accesso ai meccanismi di incentivazione) .
Il GSE pubblica il Bando di accesso al registro con cadenza semestrale, la richiesta di iscrizione al registro deve essere effettuata al GSE. Gli iscritti al registro saranno ordinati seconde le regole che definiranno la graduatoria (vedi Allegato III - Criteri per la formazione della graduatoria) che determinerà l’accesso all’incentivo insieme al costo indicativo cumulato annuo degli incentivi.
Premi
Agli impianti fotovoltaici e agli impianti integrati con caratteristiche innovative sono riconosciuti i premi indicati nella tabella seguente che vanno a incrementare la tariffa omnicomprensiva e la tariffa premio.
Tipo di impianto | Data entrata in esercizio | Premio riconosciuto |
---|---|---|
Impianti con componenti principali realizzati unicamente all’interno di un Paese membro dell’UE/SEE |
Entro il 31 dicembre 2013 | 20 €/MWh |
Entro il 31 dicembre 2014 | 10 €/MWh | |
Dopo il 31 dicembre 2012 | 5 €/MWh | |
Impianti realizzati su edifici con moduli installati in sostituzione di coperture su cui è operata la completa rimozione dell’eternit o dell’amianto |
Entro il 31 dicembre 2013 | 30 €/MWh se la potenza è inferiore a 20 kW |
20 €/MWh se la potenza è superiore a 20kW | ||
Entro il 31 dicembre 2014 |
20 €/MWh se la potenza è inferiore a 20 kW | |
10 €/MWh se la potenza è superiore a 20kW |
||
Dopo il 31 dicembre 2012 |
10 €/MWh se la potenza è inferiore a 20 kW | |
5 €/MWh se la potenza è superiore a 20kW |
Cumulabiltà
Le tariffe incentivanti di cui al presente decreto non sono applicabili qualora, in relazione all'impianto fotovoltaico, siano state riconosciute o richieste detrazioni fiscali; mentre sono cumulabili esclusivamente con i seguenti benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto:
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su edifici aventi potenza nominale non superiore a 20 kW;
- contributi in conto capitale fino al 60% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su scuole pubbliche o paritarie di qualunque ordine e grado su strutture sanitarie pubbliche e su superfici ed immobili di strutture militari e penitenziarie, ovvero su superfici e immobili o loro pertinenze di proprietà di enti locali o di regioni e province autonome;
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici che siano realizzati su altri edifici pubblici diversi da quelli ai punti precedenti;
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici realizzati su aree oggetto di interventi di bonifica, ubicate all'interno di siti purché il soggetto responsabile dell'impianto assuma la diretta responsabilità delle preventive operazioni di bonifica;
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative;
- contributi in conto capitale in misura non superiore al 30% del costo di investimento per impianti fotovoltaici a concentrazione;
- finanziamenti agevolati previsti dalla legge finanziaria del 2007 che fanno riferimento all'istituzione di un Fondo Rotativo per il finanziamento di alcune misure in attuazione del Protocollo di Kyoto;benefici conseguenti all'accesso a fondi di garanzia e di rotazione istituiti da enti locali o regioni e province autonome.
Dal 1° gennaio 2013 si applicano le stesse condizioni di cumulabilità che valgono sugli incentivi alle altre fonti rinnovabili7.
Note
1. Per impianto fotovoltaico o sistema solare fotovoltaico si intende un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli fotovoltaici piani, nel seguito denominati moduli, uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e altri componenti elettrici minori.
2.Per impianto fotovoltaico integrato con caratteristiche innovative si intende un impianto fotovoltaico che utilizza moduli non convenzionali e componenti speciali, sviluppati specificatamente per sostituire elementi architettonici, e che risponde ai requisiti costruttivi e alle modalità di installazione indicate in Allegato 4 del Decreto Ministeriale del 5 luglio 2012.
3.Per sistema solare fotovoltaico a concentrazione o impianto fotovoltaico a concentrazione si intende un impianto di produzione di energia elettrica mediante conversione diretta della radiazione solare, tramite l'effetto fotovoltaico; esso è composto principalmente da un insieme di moduli in cui la luce solare è concentrata, tramite sistemi ottici, su celle fotovoltaiche, da uno o più gruppi di conversione della corrente continua in corrente alternata e da altri componenti elettrici minori; il «fattore di concentrazione di impianto fotovoltaico a concentrazione» è il valore minimo fra il fattore di concentrazione geometrico e quello energetico, definiti e calcolati sulla base delle procedure indicate nella Guida CEI 82-25.
4.Le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici sono riportate all'Allegato 5 del DM del 5 luglio 2012.
5.Le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici integrati con caratteristiche innovative sono riportate all'Allegato 6 del DM del 5 luglio 2012.
6.Le tariffe incentivanti spettanti agli impianti fotovoltaici a concentrazione sono riportate all'Allegato 7 del DM del 5 luglio 2012.
7.Le condizioni di cumulabiltà sono definite all'articolo 26 del Dlgs n. 28 del 2011, come definite dai decreti attuati all'articolo 24, comma 5, dello stesso decreto.
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