Gasivori: prima definizione delle agevolazioni

Pubblicato il Decreto che avvia l’iter di revisione del sistema dei corrispettivi pagati dalle imprese industriali a forte consumo di gas naturale.

Con il Decreto Ministeriale del 2 marzo 2018, inizia la revisione del sistema di agevolazioni alle imprese gasivore, sullo schema adottato per gli energivori.

Definizione di impresa gasivora 

Si definisce gasivora l’impresa con consumo medio di almeno 1 GWh/anno ovvero 94.582 Sm3/anno (assumendo PCS gas naturale = 10,57275 kWh/Sm3), se alternativamente:
• opera nei settori dell’Allegato 3 alle Linee guida CE;
• opera nei settori dell’Allegato 5 alla Linee guida CE ed è caratterizzata da un indice di intensità gasivora positivo calcolato, sul periodo di riferimento, in relazione al VAL, non inferiore al 20%.

Cumulabilità con le agevolazioni agli energivori elettrici

La cumulabilità con gli sgravi agli energivori  elettrici è prevista nel caso in cui il contributo agli oneri generali di sistema relativi a risparmio energetico e sviluppo di fonti rinnovabili, non risulti complessivamente inferiore ai limiti minimi stabiliti dalle Linee guida CE.

Esenzione dal pagamento delle componenti tariffarie a copertura degli oneri di decarbonizzazione

Dal 1° luglio 2018, le imprese con consumi superiori a 1 milione di Sm3/anno che utilizzano il gas totalmente, o per almeno l’80%, come materia prima per uso non combustibile (come nel settore chimico e nella produzione di fertilizzanti) sono esonerate dal pagamento delle componenti tariffarie REt (trasporto) e RE (distribuzione).
L’Arera coprirà l’esonero incrementando le componenti tariffarie con “flessibilità temporale e gradualità, in particolare per bilanciare incrementi di costo della bolletta gas, anche riconducibili a effetti congiunturali”.

Il Mise ha inoltre pubblicato il decreto che approva i programmi di manutenzione delle reti di trasporto presentati dalle società Snam Rete Gas Spa, S.G.I. - Società Gasdotti Italia - Spa e Infrastrutture Trasporto Gas Spa.

È invece rimandata a un successivo decreto la definizione dei livelli di agevolazione.

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