Gasivori - Dichiarazione 2025 apertura del Portale CSEA

È aperto il portale telematico CSEA per la dichiarazione di impresa gasivora 2025.

La Cassa dei Servizi Energetici e Ambientali (di seguito CSEA) dal 30 settembre rende disponibile il Portale telematico per la raccolta delle dichiarazioni e la successiva pubblicazione nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per l'annualità 2025 (così disposto dal D.M. MiTe 541/2021 e Delibera Arera 541/2022 e s.m.i.).

Per accedere al sistema telematico è possibile seguire questo percorso: sito di CSEA  - “Portali esterniEnergivori” Portale Gasivori” o tramite il link diretto: gasivori.csea.it.

Le imprese che hanno già effettuato in passato altre dichiarazioni potranno accreditarsi con le utenze precedenti, mentre per le altre imprese sarà necessario registrarsi prima di poter iniziare la dichiarazione.

IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2024

Per questa tipologia di imprese, il Portale rimarrà aperto dal 30 settembre 2024 e fino alle ore 23:59 del 14 novembre 2024. Scaduto questo termine bisognerà aspettare l'apertura della piattaforma in sessione suppletiva.

Per iniziare la dichiarazione 2025 sarà necessario selezionare il link "IMPRESE COSTITUITE PRIMA DEL 2024 – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2025".
 

IMPRESE NEO COSTITUITE 

Per queste imprese il Portale rimarrà disponibile dal 30 settembre 2024 e fino alle ore 23:59 del 31 dicembre 2024. Anche in questa casistica, scaduto il termine di presentazione della dichiarazione, sarà possibile accedere alla Piattaforma solo in sessione suppletiva secondo le relative modalità.

Per la presentazione della dichiarazione è necessario selezionare: "IMPRESA COSTITUITA NEL 2024 O, SE COSTITUITA NEGLI ANNI PRECEDENTI IL 2024, CHE RISULTI SENZA CONSUMI PER INATTIVITA’ PRODUTTIVA – Compila Dichiarazione relativa all’annualità di competenza 2025".

Le imprese inserite in questa categoria dovranno produrre anche la seguente documentazione:

  • dichiarazione basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici elaborate dall'impresa per l’annualità 2024 (da presentare a CSEA);
  • dichiarazione in cui l'impresa si impegna a rispettare gli obblighi previsti dall’Allegato A della Delibera di ARERA, in particolare entro novembre 2025 dovrà trasmettere copia della dichiarazione IVA dell’anno 2024 recante il Codice ATECO prevalente dichiarato (CSEA invierà questa richiesta tramite Portale);
  • relazione contenente modalità di stima dei consumi inseriti in base alla produzione prevista per l’anno 2024, con una descrizione dei criteri utilizzati per la previsione stessa, nonché, ove disponibili, i dati di prelievo storici relativi a PDR già esistenti (da allegare contestualmente alla dichiarazione)
  • relazione contenente modalità di stima dei dati di bilancio inseriti dell’anno 2024, in particolare il fatturato e il VAL (in applicazione della Determinazione DIEU 17/2020 del 24 settembre 2020), evidenziando l’eventuale utilizzo di dati storici della/le impresa/e eventualmente acquisita/e in fase di prima costituzione (da allegare contestualmente alla dichiarazione).

Al termine del primo anno di attività CSEA effettuerà una verifica ex post per accertare l’ammissibilità dell’impresa e il rispetto dei limiti di contribuzione.

ARERA - INTEGRAZIONI ALLE DISPOSIZIONI ATTUATIVE

L'Arera, con Delibera n. 366/2024, modifica e integra alcuni aspetti della regolazione in tema di disposizioni attuative per le agevolazioni riconosciute ai soggetti gasivori.

Imprese gasivore in classe VALX, ma intensità su fatturato minore del 2%: nel caso in cui un'impresa risulti essere gasivora perché possiede un'indice di intensità su VAL maggiore o uguale al 20%, ma con un indice di intensità su fatturato inferiore al 2%, la stessa può richiedere a CSEA di rimanere iscritta nell'elenco delle imprese a forte consumo di gas naturale per effetto della classe di di agevolazione VALX , anche se le verranno applicate le aliquote delle componenti tariffarie previste per la classe 0, ovvero dovrà pagare per intero gli oneri REIG e RETIG (modifica del comma 4.17 Allegato A della Delibera 541/2022). 

Integrazione Piattaforma CSEA: per consentire l'accesso alle agevolazioni anche alle imprese neo costituite, a quelle sprovviste di diagnosi (perché non precedentemente obbligate, appartenenti a una clusterizzazione di gruppo o certificate ISO 50001 senza diagnosi completa), a condizione che si impegnino ad effettuarla entro l’anno di agevolazione.

Imprese certificate ISO 50001: le imprese che sono in possesso della certificazione ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme all’allegato 2 del decreto legislativo 102/2014 riferita a un intero sito produttivo, dovranno caricare tale diagnosi sul portale Enea prima di iscriversi al portale CSEA.

Clusterizzazione: per le imprese multisito è consentito l’utilizzo della clusterizzazione esclusivamente per partita IVA. Non è più valida la clusterizzazione per gruppo societario.

Altri elementi resi uniformi: la delibera introduce ulteriori allineamenti, come l'individuazione del codice ATECO, in modo coerente con le disposizioni previste per le imprese energivore, e la standardizzazione di alcuni aspetti amministrativi..

Indicazioni Generali

E' fondamentale, in questa fase preliminare essere certi di possedere i requisiti richiesti dalla normativa in vigore, qualora i dati non soddisfino questi criteri non sarà possibile inviare la dichiarazione.

Al termine del processo di caricamento e invio della dichiarazione il sistema trasmetterà una PEC che ha la sola funzione di attestare la conclusione del procedimento, non il buon esito dei controlli, CSEA, infatti, effettuerà successivamente i controlli di legittimità e coerenza.

Per determinare la veridicità dei dati inseriti, CSEA effettuerà idonei controlli a campione sulle dichiarazioni sostitutive e sulle eventuali rettifiche pervenute dalle imprese, infine, entro il 18 dicembre 2024 pubblicherà sul proprio sito l'elenco delle imprese dichiarate a "forte consumo di gas naturale" 2025.

ONERI ISTRUTTORI DA VERSARE A CSEA

A copertura delle spese di gestione sostenute da CSEA. è previsto un contributo in quota fissa. Per le dichiarazioni 2025 Arera ha fissato le seguenti quote:

100 € per le imprese che hanno presentato la dichiarazione nella sessione di apertura ordinaria;
• 300 € per le imprese che presentano la dichiarazione nella sessione di apertura suppletiva.

Il termine per il pagamento di questi oneri è di 15 giorni dal momento della presentazione dell’istanza di accesso al meccanismo agevolativo. Le imprese riceveranno a mezzo PEC le istruzioni necessarie per l’acquisizione dell’Avviso di pagamento analogico.

Il pagamento di tale contributo è condizione necessaria per l’inserimento nell’elenco delle imprese a forte consumo di gas e non è in alcun caso rimborsabile.

In caso di accertamento di pagamenti in misura non conforme, la mancata regolarizzazione, entro 60 giorni dalla ricezione della contestazione da parte della CSEA, comporta l’automatica decadenza della dichiarazione e delle agevolazioni eventualmente già godute, con obbligo di restituzione delle stesse, relativamente all’annualità di competenza.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti energia:

Sede di Milano: tel. 02.58370.206/431/511/626, e-mail: .
Sede di Pavia: tel. 0382.37521, e-mail: .

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