Energia: pubblicati i criteri tecnici per la Tassonomia Verde UE

Pubblicato il regolamento delegato che identifica i criteri tecnici che consentono di definire a quali condizioni si può considerare sostenibile un’attività economica nel settore energia.

Il giorno 09 dicembre 2021, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea, il regolamento delegato 2021/2139 che definisce i criteri di vaglio tecnico che consentono di determinare a quali condizioni si possa considerare che un'attività economica contribuisce in modo sostanziale alla mitigazione dei cambiamenti climatici o all'adattamento ai cambiamenti climatici e se non arreca un danno significativo a nessun altro obiettivo ambientale.

In particolare, il regolamento, che si applica a partire dal 1° gennaio 2022, prevede due allegati dedicati rispettivamente alla mitigazione dei cambiamenti climatici, ed all’adattamento ai cambiamenti climatici.


Nello specifico, per le attività del settore energia ricomprese nei due allegati, il regolamento definisce i criteri di vaglio tecnico per:

  • Produzione di energia elettrica mediante tecnologia fotovoltaica, a concentrazione, eolica, energia oceanica, idroelettrica, geotermica, da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili, dalla bioenergia.
  • Trasmissione e distribuzione di energia elettrica
  • Accumulo di energia elettrica e termica
  • Stoccaggio di idrogeno
  • Produzione di biogas e biocarburanti destinati ai trasporti e di bioliquidi
  • Reti di trasmissione e distribuzione di gas rinnovabili e a basse emissioni di CO2
  • Distribuzione del teleriscaldamento/teleraffrescamento
  • Installazione e funzionamento di pompe di calore elettriche
  • Cogenerazione di calore/freddo ed energia elettrica a partire dall'energia solare, geotermica e da bioenergia
  • Produzione di calore/freddo a partire dal riscaldamento solare-termico, da energia geotermica, da combustibili liquidi e gassosi non fossili rinnovabili, dalla bioenergia e utilizzando il calore di scarto.

Per ciascuna attività, il regolamento prevede una breve descrizione e identifica i criteri di vaglio tecnico che contribuiscono alla mitigazione dei cambiamenti climatici (Allegato 1) oppure all'adattamento ai cambiamenti climatici (Allegato 2).
Riporta inoltre, per ciascuna attività, la valutazione sul principio di “non arrecare danno significativo” ("DNSH") ovvero l’applicazione dei principi:

  • Mitigazione dei cambiamenti climatici/adattamento ai cambiamenti climatici
  • Uso sostenibile e protezione delle acque e delle risorse marine
  • Transizione verso un'economia circolare
  • Prevenzione e riduzione dell'inquinamento
  • Protezione e ripristino della biodiversità e degli ecosistemi

Viene considerata sostenibile un’attività che rientra nei criteri di vaglio tecnico e che garantisce un contributo “significativo” ad almeno uno dei principi di DNSH (e contestualmente non arrechi danno agli altri principi).

Le attività del settore energia riguardano numerose attività manifatturiere come la fabbricazione di tecnologie per le energie rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, e la fabbricazione di apparecchiature per la produzione e l'utilizzo di idrogeno, di batterie, di dispositivi per l'efficienza energetica degli edifici; nel settore fornitura di acqua, trattamento rifiuti e decontaminazione si trovano infine le tecnologie dedicate al trasporto e allo stoccaggio geologico permanente sotterraneo di CO2.

Nelle prossime settimane, infine, si attende la pubblicazione di un provvedimento dedicato al riconoscimento del gas naturale e del nucleare all’interno della tassonomia verde, attribuendo a questi combustibili la caratteristica di fonti “di transizione”, a basse emissioni di CO2 ed economicamente sostenibili.

Contatti

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