Energia elettrica da fonti rinnovabili: stabilite le nuove regole per l’incentivazione
Il Decreto del 6 luglio 2012 definisce nuovi criteri di incentivazione per gli impianti alimentati a fonti rinnovabili, a eccezione del fotovoltaico, che entreranno in esercizio nel prossimo anno.
Sommario
- Le nuove regole
- Ambito di applicazione
- Meccanismi di incentivazione
- Determinazione dell'incentivo
- Iscrizione al registro
- Partecipazione alle aste al ribasso
- Periodo transitorio
- Premi
- Contributi da corrispondere al GSE
Le nuove regole
Sono state stabile le nuove regole1 per l'incentivazione dell'energia elettrica prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili diverse da quella fotovoltaica. Il nuovo regime riguarda gli impianti che entreranno in esercizio a partire dal 1 gennaio 2013, mentre è previsto un periodo transitorio per gli altri impianti.
Ambito di applicazione
Gli incentivi si applicano agli impianti alimentati a fonte rinnovabile nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, oggetto di potenziamento o di rifacimento, aventi potenza non inferiore a 1 kW e che entrano in esercizio dopo il 31 dicembre 2012. L’incentivo viene riconosciuto per un periodo pari alla vita2 utile dell’impianto a partire dalla data di entrata in esercizio dell’impianto.
Meccanismi di incentivazione
I soggetti responsabili dell'impianto possono accedere all'incentivo attraverso:
- richiesta diretta dell'incentivo;
- iscrizione ad appositi registri degli impianti;
- partecipazione a procedure competitive di aste al ribasso.
L'accesso diretto all'incentivo è riservato agli impianti3 di dimensioni più piccole, l'iscrizione al registro è necessaria per gli impianti4 con potenze più importanti, mentre la partecipazione alle aste è riservata ai grandi impianti5.
Determinazione dell'incentivo
Le tariffe incentivanti sono differenziate a seconda della fonte rinnovabile utilizzata e della potenza dell’impianto6 .
Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE) corrisponde all’energia elettrica immessa in rete la tariffa omnicomprensiva pertinente con cadenza mensile7 sulla base delle misurazioni trasmesse dal gestore di rete. Per gli impianti di potenza superiore al MW l’energia prodotta da questi impianti resta nelle disponibilità del produttore.
La tariffa incentivante è alternativa allo scambio sul posto e al ritiro dedicato.
Iscrizione al registro
Il soggetto responsabile dell'impianto che possiede i requisiti8 deve iscrivere al registro l’impianto per l'accesso all’incentivo. L’iscrizione avviene presentando richiesta al GSE, secondo quanto stabilito dal bando emesso dallo stesso GSE, trenta giorni prima dell’inizio del periodo di presentazione delle domande al registro.
Devono essere rispettati i contingenti di potenza annuali riportati nella tabella che segue per il periodo 2013-2015.
2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|
MW | MW | MW | |
eolico onshore | 60 | 60 | 60 |
eolico offshore | 0 | 0 | 0 |
idroelettrico | 70 | 70 | 70 |
geotermoelettrico | 35 | 35 | 35 |
biomasse di cui all'articolo 8, comma 4 lettere a),b) e d) biogas gas di depurazione gas di discarica bioliquidi sostenibili |
170 | 160 | 160 |
biomasse di cui all'articolo 8, comma 4 lettere c) | 30 | 0 | 0 |
Oceanica (comprese maree e moto ondoso) | 3 | 0 | 0 |
Gli impianti inclusi nelle graduatorie devono rispettare la tempistica riportata di seguito, per l’entrata in esercizio dell’impianto. La tempistica decorre dalla data della comunicazione dell’esito positivo della procedura.
Mesi | |
---|---|
eolico onshore | 16 |
eolico offshore | 22 |
idroelettrico diversi da quelli riportati di seguito | 28 |
idroelettrico con lavori geologici in galleria finalizzati a migliorare l'impatto ambientale | 36 |
geotermoelettrico | 28 |
biomasse di cui all'articolo 8, comma 4 lettere a) e b) |
22 |
biomasse di cui all'articolo 8, comma 4 lettere c) e d) | 28 |
bioliquidi sostenibili | 16 |
Oceanica (comprese maree e moto ondoso) | 36 |
Partecipazione alle aste al ribasso
I soggetti responsabili in possesso dei requisiti richiesti9 devono presentare domanda di partecipazione all’asta secondo quanto stabilito dal Bando pubblicato dal GSE. Il Bando sarà pubblicato trenta giorni prima dell’inizio del periodo per la presentazione delle domande per la partecipazione alla procedura di asta.
L’asta al ribasso10 avviene per via telematica, tramite offerte di riduzione percentuale rispetto al valore posto a base d’asta, corrispondente alla tariffa incentivante base vigente per l’ultimo scaglione di potenza.
L’offerta di partenza non può essere inferiore al 2% della base di asta e, comunque, viene riconosciuta una tariffa incentivante minima corrispondente a una riduzione percentuale pari al 30% della tariffa incentivante posta a base di asta.
La graduatoria è formata in base al criterio della maggiore riduzione percentuale offerta.
Non è consentita l’integrazione dei documenti presentati, successivamente alla chiusura della procedura d’asta.
Devono essere rispettati i contingenti di potenza annuali riportati nella tabella che segue per il periodo 2013-2015.
2013 | 2014 | 2015 |
|
---|---|---|---|
MW |
MW |
MW |
|
eolico onshore |
500 |
500 |
500 |
eolico offshore |
650 |
0 |
0 |
idroelettrico |
50 |
0 |
0 |
geotermoelettrico |
40 |
0 |
0 |
biomasse di cui all'articolo 8, comma 4 lettere a),b) e d) biogas gas di depurazione gas di discarica bioliquidi sostenibili |
120 |
0 |
0 |
biomasse di cui all'articolo 8, comma 4 lettere c) | 350 |
0 |
0 |
I soggetti aggiudicatari dall’esito della procedura di asta devono provvedere all’entrata in esercizio dell’impianto per cui si richiede l’incentivo secondo la tempistica riportata nella tabella seguente. La tempistica si intende a partire dalla data di comunicazione dell’assegnazione dell’incentivo.
Mesi | |
---|---|
eolico onshore | 28 |
eolico offshore | 40 |
idroelettrco | 40 |
geotermoelettrico | 40 |
biomasse di cui all'articolo 8, comma 4 lettere a) e b) | 40 |
biomasse di cui all'articolo 8, comma 4 lettere c) e d) | 40 |
bioliquidi sostenibili | 28 |
Periodo transitorio
È previsto un periodo transitorio per gli impianti che hanno maturato il diritto a fruire dei Certificati Verdi (CV) per il periodo residuo successivo al 2015.
In particolare, questa situazione riguarda le tipologie di impianti che:
- entrano in esercizio prima del 2013;
- sono alimentati da rifiuti per i quali la frazione biodegradabile è determinata in maniera forfettaria11 che entreranno in esercizio prima del 30 aprile 2013;
- abbinano la cogenerazione al teleriscaldamento12 che entrano in esercizio entro il 31 dicembre 2012.
A questi impianti viene riconosciuto un incentivo13 sulla produzione netta incentivata, ai sensi della previgente normativa di riferimento, aggiuntivo ai ricavi conseguenti alla valorizzazione dell'energia.
Il GSE rilascia i CV ogni tre mesi sulla base della produzione del trimestre precedente (la procedura di rilascio sarà definita successivamente dallo stesso GSE). Il GSE provvede al ritiro dei CV14 su richiesta del detentore, altrimenti questi titoli restano nelle disponibilità del detentore stesso.
Premi
A determinate tipologie di impianti sono riconosciuti alcuni premi in grado di maggiorare la tariffa incentivante riconosciuta.
Gli impianti a cui può essere riconosciuto il premio sono i seguenti:
- alimentati a biomasse di origine biologica e a sottoprodotti di origine biologica con potenza compresa tra 1 e 5 MW15. A questi impianti spetta un premio:
- 10 €/MWh, se l’esercizio degli impianti dà luogo a una riduzione delle emissioni di gas a effetto serra16;
- 20 €/MWh, se gli impianti sono alimentati da biomasse da filiera17.
- alimentati a biomasse di origine biologica e a sottoprodotti di origine biologica con potenza superiore a 5 MW18. A questi impianti spetta un premio di 30 €/MWh;
- alimentati a biomasse, biogas e bioliquidi sostenibili operanti in cogenerazione ad alto rendimento. A questi impianti spetta un premio:
- 40 €/MWh, per impianti alimentati a biomasse di origine biologica e da bioliquidi sostenibili;
- 40 €/MWh, per impianti alimentati da sottoprodotti di origine biologica se il calore è utilizzato per il teleriscaldamento;
- 10 €/MWh per gli altri impianti.
- alimentati a biogas operanti in regime di cogenerazione ad alto rendimento. A questi impianti spetta un premio:
- 30€/MWh se recuperano il 60% dell'azoto totale in ingresso all'impianto19;
- 20€/MWh se recuperano il 30% dell'azoto totale in ingresso all'impianto19 e se l'impianto ha una potenza fino a 600 kW e opera in assetto cogenerativo;
- 15€/MWh se recuperano il 15% dell'azoto totale in ingresso all'impianto19 e se l'impianto ha una potenza fino a 600 kW.
- geotermici. A questi impianti spetta un premio:
- 30 €/MWh in caso di totale reiniezione del fluido geotermico e con emissioni nulle;
- 30 €/MWh per i primi 10 MW realizzati ed entrati in esercizio su nuove aree oggetto di ciascuna concessione di coltivazione sulle quali non preesistevano precedenti impianti geotermici;
- 15 €/MWh per impianti geotermoelettrici ad alta entalpia in grado di abbattere, anche a seguito di rifacimento, almeno il 95% del livello di idrogeno solforato e di mercurio presente nel fluido in ingresso nell’impianto di produzione.
Contributi da corrispondere al GSE
I soggetti che richiedono l'incentivo, come definito dalle ultime disposizioni, devono corrispondere al GSE un contributo per le spese di istruttoria20. Il contributo è pari a 100 euro per la quota fissa, mentre la quota variabile è così definita:
- 80 € per gli impianti di potenza superiore a 50 kW e non superiore a 200 kW;
- 500 € per gli impianti di potenza superiore a 200 kW e non superiore a 1 MW;
- 1.320 € per gli impianti di potenza superiore a 1 MW e non superiore a 5 MW;
- 2.200 € per gli impianti di potenza superiore a 5 MW.
I soggetti responsabili di tutti gli impianti incentivati alimentati a fonte rinnovabile21 anche già in esercizio devono corrispondere al GSE un contributo per la copertura degli oneri di gestione, verifica e controllo pari a 0,05 centesimi di euro per ogni kWh di energia incentivata.
Note
1. Il 10 luglio 2012 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del 6 luglio 2012 "Attuazione dell'art.24 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, recante incentivazione della produzione di energia da impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici.
2.Allegato I al Decreto 6 luglio 2012 definisce la vita utile e la tariffa incentivante per ciascuna tipologia di impianto ammessa all'incentivo.
3.Accedono direttamente ai meccanismi di incentivazione gli impianti seguenti:
- gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica di potenza fino a 60 kW
- gli impianti idroelettrici di potenza nominale di concessione fino a 50 kW, la cui soglia è elevata a 250 kW se trattasi di impianti che rientrano in una delle seguenti casistiche:
- realizzati su canali o condotte esistenti, senza incremento di portata derivata;
- che utilizzano acque di restituzioni o di scarico;
- che utilizzano il deflusso minimo vitale al netto della quota destinata alla scala di risalita, senza sottensione di alveo naturale;
- gli impianti alimentati a biomassa di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica di potenza fino a 200 kW e gli impianti alimentati a biogas di potenza fino a 100 kW;
- gli impianti oggetto di un intervento di potenziamento. Qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia non superiore ai valori massimi di potenza fino a 60 kW per gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica, fino a 50 kW per gli impianti idroelettrici, fino a 200kW per gli impianti alimentati a biomassa di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica e fino a 100 kW per gli impianti alimentati a biogas;
- gli impianti previsti dai progetti di riconversione del settore bieticolo-saccarifero approvati dal Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81;
- gli impianti i fluidi geotermici a media ed alta entalpia finalizzati alla sperimentazione, su tutto il territorio nazionale, di impianti pilota con reiniezione del fluido geotermico nelle stesse formazioni di provenienza, e comunque con emissioni nulle, con potenza nominale installata non superiore a 5 MW per ciascuna centrale;
- gli impianti oggetto di rifacimento aventi potenza complessiva, a valle dell’intervento potenza non superiori a potenza fino a 60 kW per gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica, fino a 50 kW per gli impianti idroelettrici, fino a 200 kW per gli impianti alimentati a biomassa di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica e fino a 100 kW per gli impianti alimentati a biogas;
- gli impianti realizzati con procedure ad evidenza pubblica da Amministrazioni pubbliche, aventi potenza fino a 120 kW per gli impianti eolici e alimentati dalla fonte oceanica, fino a 100 kW per gli impianti idroelettrici, fino a 400kW per gli impianti alimentati a biomassa di origine biologica e sottoprodotti di origine biologica e fino a 200 kW per gli impianti alimentati a biogas.
4. Accedono tramite iscrizione al registro gli impianti seguenti:
- i nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è non superiore alla potenza di soglia definito all'articolo 4 del Decreto 6 luglio 2012;
- ibridi, la cui potenza complessiva è non superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
- oggetto di un intervento di rifacimento totale o parziale, nei limiti di contingenti e che rispettino le disposizioni specifiche per i rifacimenti totali e parziali definiti nel decreto (art. 17 del D.M. 6 luglio 2012);
- oggetto di un intervento di potenziamento, qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento non sia superiore al valore soglia vigente per gli impinati alimentati dalla stessa fonte.
5. Accedono tramite partecipazione di aste al ribasso gli impianti seguenti:
- nuovi, integralmente ricostruiti, riattivati, se la relativa potenza è superiore alla potenza di soglia definito all'articolo 4 del Decreto 6 luglio 2012;
- ibridi, la cui potenza complessiva è superiore al valore di soglia della fonte rinnovabile impiegata;
- oggetto di un intervento di potenziamento qualora la differenza tra il valore della potenza dopo l’intervento e quello della potenza prima dell’intervento sia superiore al valore di soglia vigente per impianti alimentati dalla stessa fonte.
6.Le tariffe incentivanti riconosciute sono determinate agli Allegati I e II del Decreto 6 luglio 2012 per gli impianti che entrano in esercizio nel 2013. Per gli impianti che entrano in esercizio negli anni successivi il valore della tariffa incentivante è decurtato di un 2%, salvo diverse disposizioni in merito all'aggiornamento dlle tariffe stesse.
7.La remunerazione relativa alla tariffa spettante potrà avere una cadenza superiore al mese se al di sotto di soglie minime definite dalle procedure applicative che saranno adotatte dal GSE.
8. Definiti all'articolo 10 del Decreto 6 luglio 2012.
9. Definiti all'articolo 13 del Decreto 6 luglio 2012.
10. Allegato 3 del Decreto 6 luglio 2012 : tutta la documentazione da inviare per accedere alla procedura di asta.
11. Determinata secondo le modalità dell’Allegato 2 del Decreto 6 luglio 2012.
12.Gli impianti di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a) del Decreto del Ministro delle Attività Produttive del 24 ottobre 2005.
13. L'entità dell'incentivo è definito dalle formule di cui all'articolo 19 del Decreto 6 luglio 2012.
14. Al prezzo stabilito all’articlo 24, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 e secondo le modalità definite dal GSE e pubblicate sul proprio sito internet.
15. Di potenza superiore al MW per impianti oggetto di intervento di rifacimento.
16.La riduzione è in riferimento ai valori obiettivo indicati nel decreto di cui al comma 9 del Decreto 6 luglio 2012.
17. Le filiere devono essere ricomprese fra le tipologie indicate in Tabella 1-B dell'Allegato I del Decreto 6 luglio 2012.
18. Gli impianti devono soddisfare i requisiti di emissione dell'Allegato 5 del Decreto 6 luglio 2012.
19. Le modalità di recupero dell'azoto devono essere effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 26 del Decreto 6 luglio 2012.
20.In caso di impianti iscritti nel registro o nella graduatoria della procedura d’asta in posizione non utile, il contributo di cui al comma 2 non è dovuto qualora per il medesimo impianto sia effettuata richiesta di iscrizione a successivi registri ovvero di partecipazione ad aste successive.
21.A eccezione del fotovoltaico e degli impianti ammessi al provvedimento CIP 6.
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