EGE ed ESCO certificati per richiedere i TEE ed effettuare le diagnosi energetiche del Decreto 102

Dal 18 luglio 2016 la richiesta dei Titoli di Efficienza Energetica (TEE) e le diagnosi per assolvere all'obbligo del Decreto 102/2014 possono essere effettuate solo da Esperti in Gestione dell'Energia (EGE) ed Esco certificate.

Il Decreto legislativo n. 102 del 2014 dispone che a partire dal 18 luglio 2016 gli Esperti in Gestione dell'Energia e le ESCO siano rispettivamente certificati UNI 11339 e UNI CEI 11352 per poter:

Si precisa che, comunque, per i progetti presentati in data antecedente al 18 luglio 2016, le ESCO non certificate UNI CEI 11352 e le società che non abbiano nominato un Esperto Gestione Energia (EGE) certificato secondo la UNI 11339 possono continuare a presentare le rendicontazioni relative a questi progetti.

Per quanto riguarda, invece, la nomina dell'Energy Manager ai sensi della legge 10/91, questi non deve essere necessariamente un EGE certificato. La certificazione è necessaria solo per presentare progetti per la richiesta dei TEE per interventi realizzati all'interno della realtà aziendale per cui è stato nominato Energy Manager.

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