Confindustria ha formulato al Ministero dello Sviluppo Economico una richiesta di chiarimento interpretativo in merito agli immobili esonerati dall’obbligo di fornire l'attestato di prestazione energetica nei contratti di vendita, locazione o trasferimento a titolo gratuito.
Premessa
Secondo quanto riportato dall’articolo 6, comma 3, lettera d) del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito in legge 3 agosto 2013, n. 90, recante "Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE sulla prestazione energetica nell’edilizia per la definizione delle procedure d’infrazione degli edifici avviate dalla Commissione UE, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale", l'attestato di prestazione energetica deve essere allegato al contratto di vendita, agli atti di trasferimento di immobili a titolo gratuito o ai nuovi contratti di locazione, pena la nullità degli stessi.
La normativa prevede, in base all’articolo 3, comma 3 lettera d), che siano escluse dall’applicazione del decreto, tra gli altri, "i fabbricati isolati con una superficie utile totale inferiore a 50 metri quadrati".