DL Aiuti Bis - Nuove misure contro il Caro Energia

Il decreto proroga alcuni meccanismi a sostegno e introduce nuove disposizioni urgenti per contenere gli effetti del Caro Energia sulle imprese.

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il Decreto-Legge 9 agosto 2022, n. 115 (cd DL AIUTI BIS) dal titolo “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali”.
Il decreto proroga alcune misure di sostegno già in essere nel 2022, e contestualmente introduce nuove misure urgenti per contrastare l'impatto dell'aumento dei costi delle forniture energetiche.

Di seguito si riassumono le principali misure, previste dal Decreto, di interesse per le imprese.

Azzeramento oneri generali di sistema nel settore elettrico - IV trimestre 2022

L'art. 4 del Decreto-Legge prevede anche per il quarto trimestre 2022, l’annullamento delle aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e non domestiche con potenza inferiore e superiore a 16,5 kW, connesse in bassa, media, alta/altissima tensione. 
Questa misura viene contabilizzata automaticamente in bolletta dal fornitore di energia elettrica.

Riduzione dell'IVA e degli oneri generali nel settore del gas - IV trimestre 2022

L'art. 5 del Decreto-Legge proroga anche per i mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022, l'aliquota IVA del 5% sulle somministrazioni gas metano usato per combustione per usi civili e industriali, che riguardano i consumi stimati ed effettivi.

Nel caso in cui le somministrazioni sono state calcolate su consumi stimati, l'IVA ridotta al 5% viene applicata anche sulle differenze derivanti da importi ricalcolati sui consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di ottobre, novembre e dicembre 2022.

Queste disposizioni vengono applicate anche per le forniture di energia termica prodotte da gas metano.

Infine, per contenere i costi derivanti dall'innalzamento dei prezzi del gas naturale, l'ARERA, ha disposto di mantenere invariate, anche per il IV trimestre, le aliquote degli oneri generali del sistema gas, già in vigore nel III trimestre.

Anche queste due misure vengono contabilizzate automaticamente in bolletta, dal fornitore di gas naturale.

Credito di imposta contributo straordinario a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale, III Trimestre 2022

All'articolo 6 il Decreto-Legge conferma, per il III Trimestre 2022, il contributo straordinario, sotto forma di credito di imposta, a favore delle imprese per l'acquisto di energia elettrica e gas naturale.

Di seguito forniamo una tabella riassuntiva con le aliquote da applicare per calcolare il credito di imposta e altre informazioni legate a questo provvedimento. 

TABELLA DI SINTESI ENERGIA ELETTRICA GAS NATURALE
Periodo di riferimento Imprese
energivore
Imprese con potenza
disponibile pari o sup. 16 kW
Imprese
gasivore
Imprese
non gasivore
I TRIMESTRE 20% - 10% -
II TRIMESTRE 25% 15% 25% 25%
III TRIMESTRE 25% 15% 25% 25%

CALCOLO EXTRACOSTO E DETRAZIONE DAL FORNITORE DI ENERGIA ELETTRICA E GAS NATURALE
L’impresa può richiedere al fornitore il calcolo dell’extracosto e della detrazione al proprio fornitore di energia elettrica e gas naturale nei seguenti casi:

  • Solo per le imprese NON ENERGIVORE e NON GASIVORE;
  • Solo per le imprese che nel periodo II e III Trimestre del 2022 si rifornivano dallo stesso fornitore del I e II Trimestre dell’anno 2019.

Nello specifico è possibile consultare la Delibera di ARERA 29 luglio 2022 n. 373/2022/R/COM dal titolo "Attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 2, comma 3bis del decreto legge 17 maggio 2022, n. 50 (decreto aiuti) coordinato con la legge di conversione 15 luglio 2022, n. 91".

CESSIONE DEL CREDITO
È prevista la possibilità di cessione del credito (solo per intero), dalle imprese beneficiarie ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari, senza facoltà di successiva cessione, salvo casi specifici.

MODALITÀ DI FRUIZIONE CREDITI DI IMPOSTA III TRIMESTRTE
I crediti di imposta: 

  • non rientrano nel regime «de minimis»;
  • non concorrono alla formazione del reddito d’impresa;
  • sono cumulabili con altre agevolazioni che hanno oggetto gli stessi costi e non devono portare al superamento del costo sostenuto;
  • sono da portare in compensazione entro il 31 marzo 2023 (Nel DL Aiuti-Ter - Art.1, comma 11: è stato modificato dal 31/12/2022 al 31/3/2023 il termine per l’utilizzo dei crediti del terzo trimestre).

Sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale

L'art. 3 del Decreto-Legge introduce la sospensione delle modifiche unilaterali dei contratti di fornitura di energia elettrica e gas naturale da parte dei fornitori ai propri clienti.

Nello specifico fino alla data del 30 aprile 2023:

  • è sospesa l'efficacia di ogni eventuale clausola contrattuale che consente all'impresa fornitrice di energia elettrica e gas naturale di modificare unilateralmente le condizioni generali di contratto relative alla definizione del prezzo ancorche' sia contrattualmente riconosciuto il diritto di recesso alla controparte.
  • sono inefficaci i preavvisi comunicati per le suddette finalità prima della data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che le modifiche contrattuali si siano già perfezionate.

Sostegno alle imprese

Per maggiori informazioni sulle misure a sostegno delle imprese è disponibile l'approfondimento dedicato (riservato alle imprese associate Assolombarda).

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti Energia:
Sede di Milano: tel. 02.58370.206/511, e-mail: energia@assolombarda.it.
Sede di Pavia: tel. 0382.37521, e-mail: pavia@assolombarda.it.

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