Contributo per il funzionamento di ARERA - Scadenza 29 novembre
Arera ha determinato la misura del contributo relativa agli oneri per il suo funzionamento. L'importo dovrà essere versato entro il 29 novembre.
L'Autorità di regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), con la pubblicazione della Delibera n. 382/2024/A del 24 settembre 2024, ha stabilito l'aliquota da utilizzare per calcolare il contributo relativo agli oneri necessari per il suo funzionamento. I soggetti che dovranno adempiere a questo obbligo sono le imprese che operano nei settori dell'energia elettrica, del gas, del servizio idrico integrato e del ciclo dei rifiuti.
Il contributo di funzionamento è l'importo che viene versato a favore di Arera per coprire tutti costi relativi alla sua operatività.
Nello specifico sono soggetti obbligati al versamento del contributo, le imprese le cui attività ricadono all'interno di questi elenchi.
SETTORE ELETTRICO
a. produzione dell’energia elettrica: inclusi gli impianti di produzione di energia elettrica (es. fotovoltaico) di potenza nominale complessiva superiore a 100 kW;
b. trasmissione dell’energia elettrica;
c. dispacciamento dell’energia elettrica;
d. distribuzione dell’energia elettrica;
e. misura dell’energia elettrica;
f. acquisto e vendita all’ingrosso dell’energia elettrica;
g. vendita di energia elettrica ai clienti finali in salvaguardia;
h. vendita di energia elettrica ai clienti finali in maggior tutela;
i. vendita ai clienti finali liberi dell’energia elettrica;
j. attività elettriche estere (non costituiscono base imponibile in quanto attività svolte estero su estero).
SETTORE GAS
k. coltivazione del gas naturale;
l. rigassificazione del gas naturale liquefatto;
m. stoccaggio del gas naturale;
n. trasporto del gas naturale;
o. dispacciamento del gas naturale;
p. distribuzione del gas naturale;
q. misura del gas naturale;
r. acquisto e vendita all’ingrosso del gas naturale;
s. vendita di gas naturale ai clienti finali nel servizio di tutela e servizi di ultima istanza;
t. vendita di gas naturale ai clienti finali a condizioni di libero mercato;
u. distribuzione, misura e vendita di altri gas a mezzo di reti canalizzate;
v. attività gas estere (non costituiscono base imponibile in quanto attività svolte estero su estero).
SETTORE IDRICO
w. acquedotto;
x. fognatura;
y. depurazione;
z. altre attività
SETTORE RIFIUTI URBANI
aa. spazzamento e lavaggio delle strade;
bb. raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
cc. gestione tariffe e rapporti con gli utenti
dd. recupero dei rifiuti urbani;
ee. smaltimento dei rifiuti urbani.
Sono disponibili sul sito di ARERA le istruzioni tecniche che regolano nel dettaglio le attività soggette a questo processo e il meccanismo di calcolo dell'importo da versare.
Il contributo dovuto è pari:
- per i soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas allo 0,19 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato;
- per i soggetti operanti in Italia nel settore del servizio idrico integrato o di una o più attività che lo compongono, allo 0,27 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero rendiconto consuntivo per i gestori in forma diretta del SII.
- per i soggetti operanti in Italia nel settore dei rifiuti o di una o più attività che lo compongono allo 0,30 per mille dei ricavi relativi all’anno 2023 risultanti dall’ultimo bilancio approvato ovvero ricavi desumibili dal PEF per i gestori in forma diretta del servizio.
Inoltre, viene confermato un contributo aggiuntivo per gli oneri dovuti dai soggetti operanti in Italia nei settori dell’energia elettrica e del gas che esercitano una o più attività infrastrutturali sottoposte a tariffa nella misura dello 0,02 per mille dei ricavi complessivi assoggettati risultanti dai bilanci approvati per l’esercizio 2023.
Il versamento del contributo non deve essere dovuto qualora la quota sia pari o inferiore a 100,00 euro, soglia che va calcolata in modo distinto per ciascuno dei soggetti elencati sopra, invece per le imprese che dovranno ottemperare all'obbligo, il pagamento dovrà essere effettuato entro il 29 novembre 2024.
Tutte le imprese che sono tenute all'erogazione del contributo (comprese quelle con importo pari o inferiore a 100,00 euro), entro il 31 gennaio 2025 devono comunicare a ARERA i dati relativi alla contribuzione: attraverso il sistema informatico di comunicazione disponibile sul sito internet dell’Autorità, previo completamento dell’accreditamento all’Anagrafica Operatori e tutte le informazioni richieste.
Il pagamento dovrà avvenire, nella misura stabilita, tramite bonifico bancario su conto corrente dell'Autorità:
Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
C.so di Porta Vittoria 27, 20122 Milano (C.F. 97190020152)
IBAN: IT 30 Y 05424 01601 000001004001
oppure:
SIto internet Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
Piattaforma digitale dei pagamenti pagoPA
Nella causale inserire:
Partita IVA o C.F
Ragione sociale
dicitura: "Contributo ARERA 2024 ENERGIA" o "Contributo ARERA 2024 IDRICO" o infine "Contributo ARERA 2024 RIFIUTI"
Per le imprese che sono soggette al contributo aggiuntivo viene specificato di effettuare il versamento in un'unica soluzione (contributo ordinario+contributo aggiuntivo). Al contrario, i soggetti che devono provvedere al versamento relativamente a più settori dovranno effettuare il pagamento in modo distinto (diviso per ciascun settore).
Contatti
Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti energia:
Sede di Milano: tel. 02.58370.431/511/626, e-mail: energia@assolombarda.it.
Sede di Pavia: tel. 0382.37521, e-mail: pavia@assolombarda.it.
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