Certificati bianchi, necessaria l'informativa antimafia

Il GSE chiarisce quali, tra i soggetti che accedono al meccanismo incentivante, devono presentare la documentazione antimafia.

 

Come specificato con la news pubblicata il 4 Dicembre 2013, il GSE, in ottemperanza a quanto previsto dall’art. 99, comma 2-bis del D. Lgs. 159/2011, ha l’obbligo di acquisire d’ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia per tutti gli Operatori che ricevono incentivi dal GSE per un importo superiore a €150.000, calcolato per l’intera durata del periodo incentivante.
Tale obbligo si rende altresì necessario per gli Operatori che hanno richiesto l’accesso al meccanismo incentivante dei Certificati Bianchi, anche con riferimento a procedimenti amministrativi relativi a PPPM o RVC già avviati e in corso di svolgimento.
Per poter trasmettere le richieste alle Prefetture competenti, il GSE deve acquisire dagli operatori la seguente documentazione:
dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i soggetti da controllare a norma dell’art. 85 del D.Lgs. 159/2011;
dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, a cura dei medesimi soggetti obbligati, riferita ai loro familiari conviventi di maggiore età;
eventuale dichiarazione di esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia.
A tale scopo, è stata predisposta una nuova sezione nel portale informatico GWA (Area Clienti) denominata "Documentazione Antimafia" che consente agli Operatori di scaricare i modelli delle dichiarazioni da compilare.
Gli Operatori non ancora accreditati devono registrarsi all’Area Clienti del GSE, seguendo le istruzioni contenute nell’apposito Manuale e sottoscrivere l’applicazione “CB” selezionando la voce di menù “Sottoscrivi applicazioni”. L’abilitazione alla sezione “Documentazione Antimafia” sarà attiva a partire dal giorno successivo a quello della sottoscrizione dell’applicazione.
Tali dichiarazioni, opportunamente firmate e corredate da copia dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante, dovranno essere trasmesse al GSE sempre ed esclusivamente tramite l’indicata sezione del portale.
Sarà cura del GSE avvisare gli Operatori interessati tramite invio di specifica comunicazione all’indirizzo e-mail fornito nella compilazione dell’anagrafica in fase di accreditamento al Portale Efficienza Energetica. A tal fine tutti gli Operatori registrati al Portale Efficienza Energetica sono invitati a verificare la correttezza dell’indirizzo e-mail presente nell’anagrafica di sistema.
Per ogni chiarimento in materia, oltre agli approfondimenti disponibili nella sezione FAQ > Antimafia, è possibile contattare il numero verde 800.89.69.79 o inviare una e-mail all’indirizzo documentazioneantimafia@cc.gse.it

Il Gestore dei Servizi Energetici (GSE), secondo quanto previsto dall’art. 99, comma 2-bis del D. Lgs. 159/2011, ha l’obbligo di acquisire d’ufficio, tramite le Prefetture, la documentazione antimafia per chi riceve incentivi - dal GSE stesso - per un importo superiore a €150.000, calcolato per l’intera durata del periodo incentivante. Tale obbligo, che vale, ad esempio, per gli incentivi in Conto Energia, è valido anche per il meccanismo dei Titoli di Efficienza Energetica, meglio noti come "certificati bianchi".

Per poter trasmettere le richieste alle Prefetture competenti, il GSE deve acquisire dagli operatori la seguente documentazione:

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