Apertura Portale elettrivori per la sessione suppletiva

Apertura del Portale elettrivori in sessione suppletiva a partire dal 5 agosto 2024.

Con la delibera 343/24 ARERA ha dato mandato a CSEA (Circolare n. 42/2024/ELT) di procedere all'apertura del Portale per la sessione suppletiva 2024 a far data dal 5 agosto e fino alle ore 23.59 del 10 settembre 2024 per la presentazione delle dichiarazioni.  Questo permetterà alle imprese che possiedono i requisiti richiesti per l'agevolazione del 2024, di presentare la loro domanda e ottenere il riconoscimento a partire dal 1° gennaio 2024. 

Le imprese che hanno già presentato la dichiarazione nella sessione ordinaria 2024, chiusa nel mese di dicembre, possono rinunciare all'agevolazione inviando una comunicazione tramite PEC a CSEA.


Codice Ateco non incluso nell'allegato 1 delle linee guida CEEAG 
(Arera, deliberazione 343/2024 comma 4.2 bis)

La delibera apporta una modifica all'Allegato A alla delibera 619/2023/R/eel

Nel caso in cui le imprese possiedano un codice ATECO prevalente in termini di fatturato che non risulti tra quelli agevolabili ai sensi della disciplina europea, possono chiedere di accedere al meccanismo agevolativo tramite la metodologia indicata nel documento Eurostat utilizzata per determinare il codice NACE sulla base della prevalenza di un'attività per Valore Aggiunto Lordo. La nuova regola prevede che per gli ultimi due anni consecutivi il VAL dell'impresa abbia ricevuto un contributo maggioritario dall'attività  corrispondente a un codice NACE-ATECO ammissibile alle agevolazioni. Il codice ATECO riferito al VAL deve, pertanto, essere già registrato e nella disponibilità dell'impresa.
Entro 30 giorni dall’invio della richiesta di accesso alle agevolazioni, l’impresa deve allegare idonea documentazione, anche tramite visura del Registro delle Imprese, atta a comprovare che il codice ATECO dell’attività
economica principale sia effettivamente corrispondente a un codice NACE ammissibile agli aiuti. 

Inoltre, eccezionalmente per la sessione suppletiva:

  • non si applica la condizione di perdita di 1/12 dell'agevolazione di cui al comma 3.10 dell'Allegato A;
  • non è dovuto l'importo del contributo a carico delle imprese a copertura dei costi amministrativi della CSEA.

Infine, per la sessione suppletiva 2024, le imprese certificate ISO 50001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa una diagnosi energetica conforme alle norme, devono provvedere a caricare tale diagnosi sul portale ENEA prima di iscriversi al portale CSEA, mentre per le sole imprese non precedentemente obbligate alla diagnosi energetica, le stesse si devono impegnare a effettuarla e inviarla a ENEA entro l’anno.

Contatti

Ulteriori informazioni e chiarimenti possono essere richiesti agli esperti energia:

Sede di Milano: tel. 02.58370.206/431/511/626, e-mail: .
Sede di Pavia: tel. 0382.37521, e-mail: .

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