Agenzia delle Entrate - Chiarimento su detrazione IRPEF del fotovoltaico
La Risoluzione N.22/E precisa che le spese per l'impianto sono detraibili solo se esso è esclusivamente al servizio dell'immobile.
L'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione N. 22/E del 2 aprile 2013, ha chiarito i casi in cui è possibile usufruire della detrazione fiscale delle spese di acquisto e realizzazione di un impianto fotovoltaico. La Risoluzione precisa che la detrazione prevista dall'articolo 16bis del Tuir, che attualmente è al 50%, spetta agli impianti che sono direttamente al servizio dell'abitazione del contribuente ed utilizzato, quindi, a fini domestici (illuminazione, apparecchiature elettriche, etc.).
NO alle detrazioni per chi cede energia
L'Agenzia ha precisato che non è possibile ottenere la detrazione qualora l'energia prodotta in eccesso sia ceduta a fini commerciali. Va sottolineato che la detrazione IRPEF è valida solo per impianti di potenza di picco inferiore a 20 kW.
La risoluzione è disponibile sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate (www.agenziaentrate.gov.it) all'interno della sezione "Risoluzioni" oppure in allegato a fondo pagina.
Contatti
Ulteriori informazioni possono essere richieste a:
- Settore Diritto d'Impresa e Fisco tel. 0258370.267/308, fax 0258370334, e-mail fisc@assolombarda.it;
- Massimo Di Domenico tel. 0258370.416 email massimo.didomenico@assolombarda.it;
- Giordano Alberta tel. 0258370.552 email giordano.alberta@assolombarda.it.
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